DOMANDA
Vorrei sapere se sono per caso cambiate le regole per chiedere l’ISEE: fino a qualche anno fa presentavo una DSU come nucleo familiare autonomo, avendo reddito 0 e residenza diversa da quella dei miei genitori. Quest’anno, mi hanno detto che pur avendo 31 anni, sono carico Irpef dei miei genitori e quindi rientro nel loro nucleo familiare. È vero?
RISPOSTA
Dal gennaio 2024 le regole sono tornate quelle precedenti l’entrata in vigore del decreto legge 4/2019 che istituì il Reddito di Cittadinanza (RdC) e che consentiva (con l’articolo 2 comma 5 lettera b) ai maggiorenni con età superiore ai 26 anni di formare un nucleo familiare proprio se non conviventi con i propri genitori, indipendentemente dal reddito IRPEF percepito nel secondo anno precedente a quello di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). In pratica, le regole tornano quelle fissate nel DPCM 159/2013 articolo 3 comma 5, essendo stato il decreto legge 4/2019 (in particolare l’articolo 2 comma 5, lettera b), abrogato dalla legge 197/2022 (legge di Bilancio 2023 – si veda anche qui).
Pertanto:
– dal primo gennaio 2024, un figlio maggiorenne, di età non superiore a 24 anni, non coniugato e senza figli riconosciuti, se non convivente con i propri genitori, non entrerà a far parte del nucleo familiare dei propri genitori solo se nel secondo anno precedente quello di presentazione della DSU/ISEE avrà percepito un reddito complessivo IRPEF uguale o inferiore a 4 mila euro, al lordo degli oneri deducibili.
– dal primo gennaio 2024, un figlio maggiorenne, di età superiore ai 24 anni, non coniugato e senza figli riconosciuti, se non convivente con i propri genitori, non entrerà a far parte del nucleo familiare dei propri genitori solo se nel secondo anno precedente quello di presentazione della DSU/ISEE avrà percepito un reddito complessivo IRPEF uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.
Con reddito complessivo IRPEF si intende:
– un reddito fondiario derivante da un diritto reale immobiliare (piena proprietà, diritto di usufrutto, di abitazione, di enfiteusi);
– un reddito da capitale (possesso di titoli azionari o obbligazionari);
– un reddito da lavoro dipendente o autonomo;
– un reddito assimilabile a quello da lavoro dipendente (assegni di mantenimento e comunque alimentari).
In sostanza, non costituisce reddito IRPEF quello percepito attraverso un sussidio statale come il Reddito di Cittadinanza.
Purtroppo non tutti i CAF si sono allineati alla nuova normativa, il che crea parecchia confusione sull’argomento. Pertanto, non ci resta che riportare la pagina esplicativa sulla questione dei figli non conviventi a carico fiscale, redatta da un CAF/patronato sicuramente autorevole (la CGIL di Treviso)