Nucleo familiare per figli a carico non conviventi con i genitori


Nucleo familiare ISEE ISEEU e famiglia anagrafica





Leggo molte incertezze sul reddito di cittadinanza riguardo ai figli maggiorenni non conviventi senza reddito e non coniugati-senza figli che hanno compiuto o superato i 26 anni non fanno più parte del nucleo familiare dei genitori ai fini isee? E invece, i figli ancora conviventi – loro malgrado – coi genitori che hanno compiuto o superato i 26 anni? infine, fino a 26 anni si ricongiungono sempre ai redditi dei genitori? Invece per le tasse universitarie tali innovazioni fiscali non sono applicabili?

L’articolo 3 comma 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 159/2013 dispone attualmente che il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato.

Da precisare, innanzitutto, che un figlio è a carico fiscale dei genitori se ha percepito un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, riferito al secondo anno solare precedente la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

Questo indipendentemente dal fatto che i genitori percepiscano reddito reddito e nell’ipotesi, fruiscano delle detrazioni di legge previste per il figlio a carico fiscale.

Ora, il decreto legge contenente disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, licenziato dal governo in carica il 4 gennaio 2019 prevede, all’articolo 2, comma 6 che, per la richiesta di prestazioni sociali agevolate, anche diverse dal reddito di cittadinanza, il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli.

Dunque, la modifica riguarda esclusivamente i figli non conviventi con i genitori, per l’accesso a benefici diversi da quelli riguardanti la frequenza a corsi di laurea universitari che restano regolati dall’articolo 8 del citato DPCM 159/2013 che non è stato modificato.

I figli conviventi con i propri genitori, indipendentemente dall’età e dalla soglia di reddito percepita, con o senza figli, continuano a far parte del nucleo familiare dei genitori e contribuiscono al reddito del nucleo familiare con un’unica rilevante eccezione: se sposati (e non giudizialmente separati), qualora non conviventi con il proprio coniuge, possono scegliere (marito e moglie non separati devono far sempre parte del medesimo nucleo familiare) di eleggere la residenza coniugale (ai soli fini ISEE) presso il luogo di residenza del coniuge e così entrano a far parte del nucleo familiare del proprio coniuge uscendo dal nucleo familiare dei propri genitori.

17 Gennaio 2019 · Genny Manfredi

Dalle risposte lette si evince che il reddito di cittadinanza potrà andare a chi ha compiuto 26 anni, non convive con i genitori, è disoccupato, non è coniugato ed è senza figli? Ovvero dovrà comparire nello stato di famiglia anagrafico come singolo (perché non residente con i genitori)? In questo caso per l’isee forma (solo per il reddito di cittadinanza) nucleo a se stante?

E’ proprio così, tranne per il fatto che la nuova regola si applicherà anche per l’accesso ad altri benefici (oltre al reddito di cittadinanza), ma non a quello riguardante le agevolazioni previste per la frequenza ai corsi universitari, che vive di requisiti propri.

17 Gennaio 2019 · Ludmilla Karadzic

Partiamo dai requisiti, ovvero avere compiuto 26 anni, essere non conviventi con i genitori, essere disoccupati, non coniugati e senza figli, ma, stabilito anche che serve lo stato di famiglia anagrafico che attesta l’unico componente ai fini isee, da che data sarà richiesto tale requisito? Non si prevede (all’indomani dell’approvazione del decreto) che sarà una corsa a uscire dallo stato di famiglia per gli ultra 26-enni che ancora convivono con i genitori?

La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) finalizzata al calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), per norma di legge, deve riferirsi al nucleo familiare (e dunque anche allo stato di famiglia anagrafico) esistente al momento della sottoscrizione della DSU: tale regola, pertanto, varrà anche per l’attestazione dei requisiti di accesso al reddito di cittadinanza (rdc).

Per il resto (corsa a formare nuclei familiari autonomi da parte degli over 26-enni) la domanda va rigirata agli estensori del decreto legge: la cosa non mi sembra poi così agevole considerando che va comunque locato un buco per fissarvi la residenza e che, se si va a convivere presso parenti o affini, si entra necessariamente nel nucleo familiare di questi (non si possono costituire due famiglie anagrafiche distinte se fra esse intercorrono vincoli di parentela o affinità) e il trasloco potrebbe anche non essere troppo vantaggioso per chi aspira al rdc.

17 Gennaio 2019 · Giorgio Martini


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