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Se un creditore vuole pignorare un quinto dello stipendio viene notificato prima al debitore o direttamente al datore di lavoro? E il datore di lavoro dovrà presentarsi in tribunale o solo il debitore escusso?
La problematica segnalata dal lettore è regolata dall’articolo 543 del codice di procedura civile: il pignoramento dello stipendio presso il datore di lavoro del debitore inadempiente si esegue mediante atto notificato al datore di lavoro e al lavoratore dipendente sottoposto ad azione esecutiva.
L’atto di pignoramento deve contenere, fra le altre cose, la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente, con l’invito al terzo a specificare al creditore procedente, entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata, di quali cose o di quali somme è debitore (verso il proprio dipendente) e quando ne deve eseguire il pagamento.
Con l’avvertimento al datore di lavoro che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa comparendo in un’apposita udienza e che quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, lo stipendio pignorato, nell’ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione.
E’ evidente, da quanto appena esposto, che il debitore sottoposto ad azione esecutiva non è obbligato a presenziare all’udienza. Tuttavia, per il debitore è sempre consigliabile essere presente, specie se lo stipendio è gravato da una cessione del quinto, da pignoramento pregressi, della stessa natura, o di natura diversa, rispetto a quello per il quale agisce il creditore procedente, o anche quando la retribuzione mensile è comprensiva di assegni per il nucleo familiare (che, lo ricordiamo, sono impignorabili).
Si tratta di elementi che devono essere resi noti al giudice perché questi possa correttamente stabilire quale sia l’aliquota di prelievo applicabile e su quale importo stipendiale essa vada calcolata.
Se il datore di lavoro, come spesso accade, omette di rendere la dichiarazione prevista dall’articolo 547 del codice di procedura civile, oppure fornisce informazioni incomplete, chi ne paga le spese è sempre il debitore esecutato.
16 Luglio 2019 · Marzia Ciunfrini
Ho ricevuto un atto di precetto da parte di una banca e temo possano pignorare il quinto dello stipendio: ho un contratto di lavoro a termine e temo che questo possa indurre il mio datore di lavoro a non rinnovare. Cosa consigliate? Tentare un accordo con la banca? Poiché ricevo un bonifico dall'estero, potrei comunque concordare di ricevere lo stipendio e poi girare il quinto al creditore? ...
Mi è stato già pignorato il quinto dello stipendio presso il datore di lavoro da parte di un recupero crediti e mi aspetto a giorni un altro pignoramento di un altro recupero crediti. Sono consapevole che se lo stipendio è già pignorato da parte un creditore della stessa natura, il secondo creditore si deve accodare fino a quando il primo creditore non sia stato soddisfatto. Mi chiedevo se il secondo creditore può pignorare il quinto dello stipendio direttamente in banca, essendo consapevole che presso il datore di lavoro non verrebbe soddisfatto fino all'estinzione del primo pignoramento. Se fosse possibile mi ...
Pignoramento dello stipendio per 1/8 ma il datore di lavoro continua ad accantonare il quinto
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