Informazioni su un avviso di inizio giacenza di raccomandata per temporanea assenza del destinatario da cui non si evince chi sia il mittente

La notifica dell’atto si intenderà perfezionata, trascorsi i dieci giorni a partire dalla data di invio della seconda raccomandata informativa












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Ho ricevuto un’avviso di raccomandata da un servizio di posta privato: purtroppo io sono fuori, non ho nessuno che possa prenderla e, per vecchi problemi, ho paura che possa essere un decreto ingiuntivo. Non dovrebbero specificare sull’avviso che trattasi di atto giudiziario come le poste? La compiuta giacenza dovrebbe essere di 10 giorni se ricordo bene. Però anche le poste private sono tenute a mandare un secondo avviso oppure ad attacare dietro la porta l’avviso? Da quando decorrono i termini per l’opposizione?

Il corriere, per motivi di privacy, non è tenuto a replicare sull’avviso di inizio giacenza il mittente della raccomandata, una volta che non è riuscito a consegnare la raccomandata nelle mani del destinatario o nelle mani di un soggetto (familiare o collaboratore) che per legge è abilitato a fungere da consegnatario.

Anche l’operatore postale è tenuto ad osservare gli articoli 7 ed 8 della legge 890/1982, riguardanti “Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari”, in base ai quali:

  1. in caso di rifiuto di ricevere la busta verde o di firmare il registro di consegna da parte di persone abilitate alla ricezione ovvero in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone abilitate, l’ufficio postale (anche privato) dovrà data notizia al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento;
  2. l’atto potrà essere ritirato presso l’ufficio postale dal destinatario anche dopo i dieci giorni (fino a sei mesi) di deposito (giacenza);
  3. resta fermo che la notifica dell’atto si intenderà perfezionata, trascorsi i dieci giorni a partire dalla data di invio della seconda raccomandata informativa, anche se il destinatario non provvederà al ritiro dello stesso (compiuta giacenza).

I termini par l’opposizione ad un eventuale decreto ingiuntivo decorrono dalla data di ritiro della raccomandata da parte del destinatario entro i dieci giorni che sanciscono la compiuta giacenza.

Quanto finora esposto a proposito dell’invio al destinatario temporaneamente assente della seconda raccomandata informativa vale solo nel caso di notifica di atti giudiziari. Nella procedura di notifica di atti esattoriali o amministrativi, l’invio della seconda raccomandata informativa non è previsto.

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23 Febbraio 2023 · Marzia Ciunfrini

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