Notifica per compiuta giacenza del precetto quando il destinatario debitore è assente

Se X è il termine di adempimento indicato nel precetto e Y la data d compiuta giacenza, dal giorno X+Y potrà iniziare l'azione esecutiva vs il precettato


DOMANDA

Ho letto che la notifica si ritiene effettuata dopo 10 giorni di giacenza significa che il precetto consegnato in data 1 e non ritirato risulterà notificato in data 10 e quindi dal giorno 20, contando i 10 giorni dalla notifica, parte il pignoramento, oppure la notifica risulta perfezionata dal decimo giorno significa che al giorno 10 può già partire l'azione esecutiva?


RISPOSTA

L'articolo 479 del codice di procedura civile stabilisce che l'esecuzione forzata (che inizia con il pignoramento) deve essere preceduta dalla notifica del precetto: l'articolo 480 del medesimo codice, dispone poi che Il precetto consiste nell'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata.


18 Maggio 2024 - Marzia Ciunfrini


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