Notifica intimazione ad adempiere – prescrizione interessi e sanzioni


Autotutela deflativa, cartella esattoriale (o cartella di pagamento)





Ieri (10/7/2014) mi è stata notificata un’intimazione ad adempiere da parte di Equitalia per l’Agenzia delle Entrate per una cartella notificata il 14/09/2014 riferita ad un ruolo del 2002.

In tale intimazione è richiesto il pagamento da effettuarsi entro 5 giorni per: IRPEF, IVA, interessi, sanzioni, addizionali, interessi di mora, competenze per la riscossione.

Mi domando: è possibile eccepire il decorso della prescrizione quinquennale per sanzioni ed interessi (anche quelli di mora) ?

Se la risposta fosse positiva, potrei agire in autotutela?

Ulteriore quesito: eventualmente, se non pagassi, allo scadere del 6° giorno l’ufficiale giudiziario potrebbe aggredire le giacenze sul conto corrente o sulla pensione senza nessun’altro avviso?

E’ evidente che lei, inserendo la domanda, è incorsa in un errore quando ha indicato la data di notifica della cartella esattoriale, dal momento che l’avviso di intimazione viene notificato da Equitalia, prima di dare avvio alla riscossione forzata, qualora sia decorso un anno dalla notifica della cartella stessa senza che il debitore abbia versato l’importo della pretesa nei 60 giorni previsti.

Ora, l’istanza in autotutela ha efficacia quando è presentata immediatamente dopo la notifica della cartella esattoriale. Infatti, poiché l’istanza in autotutela non sospende i termini per la presentazione del ricorso, il debitore intimato si riserva la facoltà di impugnare la cartella esattoriale, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale competente, per eccepire i vizi rilevati nella procedura di notifica o l’intervenuta prescrizione dell’atto (meglio la decadenza del diritto a notificare la cartella, da parte di Equitalia, dopo che sino decorsi i termini fissati dalla legge), qualora fosse opposto un diniego all’accoglimento dell’istanza da parte dell’Agenzia delle entrate oppure nel caso in cui non fosse fornita alcuna risposta, in tempo utile a poter procedere con un eventuale ricorso.

E, dunque, credo che lei capirà come sarà davvero difficile che, adesso, l’Agenzia delle entrate (all’Agenzia va proposta l’istanza in autotutela per abbreviare i tempi, essendo Equitalia solo un mero esattore) possa accogliere la sua richiesta. Lei, ormai, non può più impugnare la cartella esattoriale.

Purtroppo, nessun altro avviso è dovuto al debitore per l’eventuale riscossione coattiva tramite pignoramento del conto corrente o della pignoramento della pensione.

12 Luglio 2014 · Simone di Saintjust


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