In tema di sanzioni amministrative, la consegna, all'ufficiale giudiziario (o al servizio postale) di un atto successivo al verbale di accertamento, non è idonea ad interrompere il decorso del termine di prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione previsto dall'articolo 28 della legge 689/1981. Infatti, il principio generale, secondo il quale, indipendentemente dalla modalità di trasmissione, la notifica di un atto si intende perfezionata, dal lato del richiedente, con l'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario (o all'ufficio postale) non si estende all'ipotesi di estinzione del diritto per prescrizione, dal momento che, affinché l'atto produca l'effetto interruttivo del termine prescrizionale, è necessario che lo stesso sia giunto alla conoscenza del destinatario. Va ricordato che la regola della scissione degli effetti della notifica per il notificante e per il destinatario, è stata sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo esclusivo ai termini di decadenza, mentre in ogni altra ipotesi (ad esempio ai soli fini interruttivi dei ...
E' illegittima la consegna dell'avviso di accertamento al portiere senza cercare prima il destinatario. La notifica dell'avviso di accertamento a vista presso il portiere è valida ed efficace solo a condizione che l'ufficiale giudiziario dia atto dell'assenza del destinatario e di averlo cercato per consegnargli l'atto nelle mani proprie. Questo l'orientamento espresso dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia espressa con sentenza numero 1309/33/2014. Da ciò che si evince nella pronuncia, in parole povere, se nella relata di notifica redatta dall'ufficiale giudiziario manca l'attestazione dell'assenza del destinatario, di altri familiari con lui conviventi, la notifica dell'avviso di accertamento fiscale non può essere effettuata nelle mani del portiere dello stabile. Praticamente, quando si effettua la notifica dell'accertamento fiscale, si deve prima tentare la consegna nelle mani del legittimo ricevente o, in sua assenza, di familiari conviventi nello stesso appartamento. Qualora il plico sia consegnato presso il posto di lavoro, invece, è necessario ...
Il procedimento di notifica delle sanzioni amministrative ricalca le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero si realizza, via posta, secondo le norme sulle notifiche effettuate a mezzo del servizio postale di cui alla legge 890/1982. L'agente postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, ma se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con il destinatario ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni. A partire dal 2007, la normativa prevede una cautela ulteriore per l'ipotesi in cui il piego non venga consegnato personalmente al destinatario dell'atto: l'agente postale deve dare notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notifica dell'atto a mezzo di lettera raccomandata. Tale ...