Notifica del verbale di accertamento per infrazione che comporta una sanzione amministrativa – Quando il trasgressore non sottoscrive l’atto e non ne ritira copia





Multa, multa per violazione del codice della strada, notifica atti, notifica atti giudiziari





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Sono un Agente Accertatore: tempo fa io e i miei colleghi abbiamo elevato una sanzione per trasgressione a una legge regionale, ma il trasgressore si è rifiutato di firmare e di accettare copia (nonostante fosse stato avvisato che con la copia del verbale avrebbe avuto la possibilità di inoltrare eventuale ricorso). Successivamente ho pensato di notificare detta sanzione, ma alcuni Amici della polizia locale, sicuramente molto più ferrati di me in questo campo, mi hanno detto che avendo io apposto la seguente dicitura sul verbale, lo stesso era da intendersi già implicitamente notificato (LA CONTESTAZIONE E’ AVVENUTA IMMEDIATAMENTE, REGOLARMENTE E VERBALMENTE IL TRASGRESSORE E’ STATO EDOTTO SULLE MODALITA’ DI PAGAMENTO; LO STESSO RIFIUTA DI FIRMARE E NON ACCETTA COPIA DEL VERBALE. AVVISATO CHE LA MANCATA FIRMA COMPORTA IL PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICA). Tale evenienza non è contemplata nella Legge 689/81. Personalmente ritengo che la formula appena citata sia sufficiente e quindi concordo con i Colleghi della polizia locale. Vi sarei comunque grato se poteste fornire un Vostro parere in merito certamente illuminante, col supporto di eventuali sentenze che avvalorino tali evenienze. Cordiali saluti. Pietro

Vero, la legge 689/1981 nulla dice circa la notifica immediata dei verbali di infrazione quando il trasgressore rifiuta di sottoscrivere la contestazione e non ritira copia del verbale redatto dall’agente accertatore.

Tuttavia, il verbale e’ un atto pubblico che fa piena prova fino a querela di falso dei fatti che il pubblico ufficiale vi riporta. Dal punto di vista giuridico, quindi, stante l’obbligo di firma dell’agente accertatore, e’ ininfluente, ai fini del perfezionamento della notifica, che il trasgressore si rifiuti di firmare o di ritirare il verbale. Tuttavia, tale rifiuto deve essere specificatamente annotato.

L’articolo 2700 del codice civile, stabilisce, infatti, che l’atto pubblico (nella fattispecie, il verbale di contestazione dell’infrazione, in cui si annota il rifiuto del trasgressore di sottoscrivere l’atto e di ritirarne copia) fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti (nella circostanza quelle annotate dal pubblico ufficiale) e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (nello specifico il rifiuto di sottoscrivere il verbale e di ritirarne copia).

Il verbale così formato costituisce, pertanto, piena prova dell’avvenuta, corretta notifica immediata al trasgressore dell’infrazione commessa.

STOPPISH

27 Maggio 2020 · Giuseppe Pennuto

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