Stai leggendo Forum – Cartelle esattoriali multe e tasse » Notifica del verbale al vecchio domicilio. Richiedi una consulenza gratuita sugli argomenti trattati nel topic seguendo le istruzioni riportate qui.
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Ho intenzione di fare ricorso per una cartella esattoriale di equitalia dovuta ad una violazione del codice della strada.
Non ricordo però di aver mai ricevuto il verbale della multa relativa a questa cartella esattoriale, e infatti poi, facendo una visura sul sito del comune di Roma (l’Ente pubblico creditore), ho scoperto che la notifica della stessa è avvenuta per “giacenza”, in un periodo in cui avevo da poco (circa 2 settimane) cambiato il mio domicilio.
Per farla breve, tutti i tentativi di notifica che mi sono stati fatti all’epoca, (deposito c/o casa comunale del verbale, successiva raccomandata d’avviso ecc.) non sono andati a buon fine, tante è vero che nella visura che ho fatto, non compare alcuna data di notifica della multa, ma solo la data di deposito presso la casa comunale.
Mi chiedevo a questo punto, se per i fatti su esposti, non ci siano i presupposti per far ricorso e considerare nullo il verbale.
Lei non ci riferisce della data in cui è stata commessa l’infrazione. E quindi le rispondo includendo i due possibili scenari.
Nel caso di cambio di residenza, per verificare la validità della notifica effettuata al vecchio indirizzo, occorre fare riferimento alle seguenti regole, che benchè inerenti la notifica di atti relativi alle comunicazioni fra P.A. e contribuenti, conservano validità generale.
Tali notifiche sono nulle, anche se avvenute dopo pochi giorni dal cambiamento di indirizzo. Ciò per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 360 del 19.12.2003, che ha stabilito che le variazioni e le modificazioni dell’indirizzo del contribuente hanno effetto ai fini delle notificazioni dal momento stesso della avvenuta variazione anagrafica e non dal sessantesimo giorno successivo, come previsto dall’articolo 60, ultimo comma, del D.P.R. n. 600/1973, dichiarato incostituzionale. In questo arco temporale, dunque, le variazioni di indirizzo del contribuente producevano effetto immediato, senza l’obbligo, a carico del contribuente, di comunicare la variazione all’ufficio competente. Conseguentemente gli atti di accertamento notificati in tale periodo al vecchio indirizzo del contribuente sono nulli.
Dopo il 4.7.2006, le variazioni di indirizzo producono effetto dopo trenta giorni. Pertanto, dopo la data suddetta, le notifiche effettuate al vecchio indirizzo sono valide se effettuate entro il trentesimo giorno successivo a quello dell’avvenuta variazione. Ciò in quanto il 4.7.2006 è entrato in vigore il d.l. 223/06 convertito nella legge 248/06, il cui articolo 37, comma 27, prevede: “le variazioni di indirizzo, ai fini delle notifiche, hanno effetto a partire dal trentesimo giorno successivo a quello dell’avvenuta variazione anagrafica o, per le persone giuridiche e le società ed enti privi di personalità giuridica, dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione da parte dell’ufficio della comunicazione prescritta nel secondo comma dall’art. 36. Se la comunicazione è stata omessa la notificazione è eseguita validamente nel comune di domicilio fiscale risultante dall’ultima dichiarazione annuale”.
5 Febbraio 2012 · Tullio Solinas
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Omessa notifica all'obbligato in solido del verbale di multa per infrazione al codice della strada
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