Notifica cartella esattoriale non ricevuta interrompe prescrizione INPS?


Cartella esattoriale prescrizione e decadenza, notifica atti, notifica atti giudiziari





La scorsa settimana vengo a conoscenza, per la prima volta, tramite documentazione rilasciata dagli uffici di Agenzia Entrate Riscossione, dell’esistenza di una cartella esattoriale notificata, due anni fa circa, per compiuta giacenza tramite deposito al comune di residenza che, interromperebbe la prescrizione INPS quinquennale.

Dalla documentazione rilasciata, si evince che il messo, dopo due tentativi di consegna falliti al domicilio, depositò l’atto presso il Comune compilando il relativo modulo di mancata notifica e barrando sia la casella di deposito del plico presso il Comune che la casella di invio di raccomandata con ricevuta di ritorno relativa alla compiuta giacenza.

Purtroppo però, non ho rinvenuto nessun avviso nella cassetta delle lettere, non ho ricevuto nessuna raccomandata attestante il deposito in Comune e la ricevuta di ritorno di quest’ultima non reca né la firma del destinatario né la firma dell’incaricato.

La raccomandata inoltre, essendo stata inviata da Nexive e non da Poste Italiane, come disposto dalle sentenze di Cassazione ( 2262/2013 – 27021/2014) prima e Cassazione ( 22375/06 – 20440/06) poi, è ritenuta giuridicamente inesistente e insuscettibile di sanatoria.

Restando pertanto valida l’ultima notifica del 2012 e non essendo pervenuti (questa è l’incognita) legittimi atti interdittivi nei successivi 5 anni, la cartella è da considerarsi prescritta?

La notifica della cartella esattoriale, come lei riferisce, è stata effettuata da un messo comunale in aderenza alle norme vigenti previste dal codice di procedura civile (articolo 137 e seguenti), e da leggi speciali (Decreto del Presidente della Repubblica 600/1973), in tema di notifica degli atti.

In particolare, l’articolo 60 del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 600/1973 stabilisce che la notifica degli avvisi, e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche: a) la notifica é eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall’ufficio; b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l’atto o l’avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto.

In caso di temporanea irreperibilità del destinatario, sotto la personale responsabilità dell’ufficiale giudiziario o del messo comunale incaricato della consegna dell’atto, non andata a buon fine, viene inviata una comunicazione informativa al destinatario temporaneamente assente (NOTA BENE: non parliamo di atto impositivo o interruttivo di decadenza e prescrizione, bensì di comunicazione informativa) .

Con la comunicazione informativa si dà avviso, al destinatario, dell’inizio giacenza presso il Comune dell’atto non consegnato per irreperibilità, seppure temporanea, di chi doveva riceverlo.

Nessuna norma vieta (o vietava) di inviare la comunicazione informativa tramite un vettore diverso da Poste Italiane, incaricato di relazionare sull’avvenuta consegna a mani della missiva o sulle vicende successive al deposito, in cassetta postale, dell’avviso di giacenza della comunicazione informativa, presso l’ufficio della società vettrice.

Essendo supervisionata da un ufficiale giudiziario o dal messo comunale, la procedura di consegna (notifica indiretta) della comunicazione informativa di giacenza dell’atto e della successiva reiterata giacenza (in caso di persistente assenza del destinatario dal luogo di residenza) della comunicazione informativa, offre sicuramente più tutele al destinatario, di quanto non possa fare una comunicazione informativa inviata con raccomandata a/r tramite poste italiane.

Posto che la giurisprudenza da lei citata si preoccupava di impedire ad Agenzia delle Entrate Riscossione l’utilizzo di vettori privati per la notifica diretta degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, e considerato che, a partire dal 2017, anche questa limitazione è caduta per effetto della legge 124/2017 che ha modificato il decreto legislativo 261/1999 (consentendo ai vettori privati, muniti di apposita licenza, di eseguire la notifica diretta di atti impositivi ed interruttivi dei termini di prescrizione), se ne deduce che non si ravvisano vizi nella procedura seguita da INPS per la notifica della cartella esattoriale.

Naturalmente, potrà sempre verificare la correttezza di tutte le notifiche effettuate nei suoi confronti da INPS e/o da Agenzia delle Entrate Riscossione (nonché da Equitalia) a partire dal 2012 con un semplice accesso agli atti presso le sedi territoriali più vicine dei due enti.

27 Aprile 2019 · Giorgio Valli


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