Notifica al destinatario di atti giudiziari via Posta Elettronica Certificata (PEC)





Qualora il destinatario della notifica non obbligato alla PEC desiderasse ricevere gli atti via PEC, tale disponibilità andrebbe dichiarata al mittente





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Ho ricevuto dall’Ufficiale Giudiziario la notifica di un decreto ingiuntivo: alla penultima pagina c’è una dichiarazione resa ex articolo 137 del codice di procedura civile nella quale il legale procedente afferma che il destinatario non è titolare di PEC risultante dai pubblici elenchi e che, pertanto, non è stato possibile eseguire la notifica a mezzo PEC.

Dato che in realtà possiedo una PEC e per evitare che un eventuale precetto o pignoramento necessiti della visita dell’Ufficiale Giudiziario dato che raramente sono presso la mia residenza, la mia domanda è se è possibile, oltre che notiziare lo Studio Legale del creditore, notificare anche all’UNEP del Tribunale competente la possibilità di utilizzare una pec del debitore precettato per la notifica dell’atto.

L’articolo 137 del codice civile dispone che ee l’atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l’ufficiale giudiziario esegue la notifica mediante consegna di una copia dell’atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all’originale, e conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l’ufficiale giudiziario invia l’atto notificato anche attraverso strumenti telematici all’indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell’atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile.

Il problema è che esistono elenchi ufficiali degli indirizzi PEC solo per i soggetti obbligati a detenere una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) come le imprese iscritte a Camere di Commercio ed alcune categorie di professionisti, quali gli avvocati.

Ora, se il destinatario non è un soggetto obbligato dalla legge a detenere una PEC, non ha eletto un proprio procuratore legale per lo specifico contenzioso e desiderasse ricevere le notifiche degli atti giudiziari via PEC, tale disponibilità andrebbe dichiarata al mittente (naturalmente con messaggio via PEC). Quando il mittente è uno studio legale, l’indirizzo PEC, con la richiesta di procedere con la notifica telematico, verrà comunicato direttamente all’UNEP incaricata della notifica.

STOPPISH

20 Aprile 2023 · Ludmilla Karadzic

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