Notifica del Comune e cartella equitalia presso indirizzo della seconda casa


Cominciamo innanzitutto col dire che la notifica della cartella esattoriale nelle mani di suo padre è pienamente legittima.





Nel 2011 ho ricevuto un avviso di pagamento da parte del Comune perché l’ICI pagata nel 2006 non era completa: essendo una seconda casa in cui abitava mio nonno avevo erroneamente calcolato la tassa (come se fosse una prima casa). Informandomi presso il Comune, vengo a conoscenza del fatto che tramite una delibera il Comune aveva deciso che solo nel caso di parenti di primo grado era possibile fare il calcolo che avevo fatto io. Essendo mio nonno un parente di secondo grado avrei dovuto pagare la tassa per intero. L’ho fatto. Dopo di allora non ho più ricevuto nulla. A maggio 2014 mi arriva una notifica di Equitalia per il pagamento della “quota mancante” dell’ICI per l’anno 2007 e per l’anno 2008. Ho chiamato il Comune per chiedere quando e come mi avevano mandato un avviso di pagamento per l’anno 2007 e per l’anno 2008. Loro mi rispondono che l’Ufficio Tributi ha inviato una raccomandata presso l’indirizzo della mia casa (dove non ho nè la residenza nè il domicilio e per tale motivo pago l’ICI come “seconda casa”) e che non essendoci nessuno (ovviamente) hanno provveduto con la compiuta giacenza.
Cosa devo fare? L’Ufficio Tributi del Comune in cui non risiedo non è tenuto a inviarmi comunicazioni nel Comune dove risiedo? Inoltre, la notifica di Equitalia è arrivata nel Comune dove risiedo ed è stata firmata da mio padre. Posso chiedere ad un Giudice di intervenire? Posso chiedere direttamente ad Equitalia di annullare la cartella?

Cominciamo innanzitutto col dire che la notifica della cartella esattoriale nelle mani di suo padre è pienamente legittima. La notifica viziata è quella dell’avviso di accertamento per l’insufficiente pagamento dell’ICI relativa agli anni 2007 e 2008 perfezionata per compiuta giacenza. Tuttavia, è inutile chiedere lo sgravio della cartella esattoriale ad Equitalia, che non è titolare del credito iscritto a ruolo, ma è solo incaricata della sua riscossione. Certo, Equitalia sarebbe tenuta ad inoltrare al Comune, in cui è ubicato l’immobile per il quale è stata richiesta l’integrazione della tassa, l’istanza di annullamento in autotutela della cartella esattoriale. Ma, a questo punto, tanto vale interagire direttamente con il presunto creditore. Si guadagna tempo ed il tempo, come avremo modo di vedere, è prezioso.

Pertanto, le consiglio di presentare direttamente al Comune l’istanza di annullamento in autotutela della cartella esattoriale, il cui atto presupposto (avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento ICI relativo al biennio 2007/2008) è stato notificato per compiuta giacenza all’indirizzo in cui lei non ha (e non aveva al tempo) la propria residenza.

Va precisato, ed è bene ricordarlo, che l’istanza in autotutela è solo un tentativo di composizione bonaria del contenzioso, ma non sospende i termini per la presentazione del ricorso. E’ quindi necessario, comunque, prepararsi ad impugnare la cartella esattoriale dinanzi alla competente Commissione Tributaria Provinciale, per omessa notifica degli atti prodromici, prima che siano decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale senza avere ricevuto la formale comunicazione di accoglimento dell’istanza di annullamento.

19 Maggio 2014 · Ludmilla Karadzic


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