DOMANDA
In un vostro articolo del 1/9/2019 a firma Genny Manfredi c’è scritto: l’unico caso in cui il padre che non faccia parte della famiglia anagrafica del figlio non rientra direttamente nel nucleo familiare del figlio e non influenza (indirettamente, con la componente aggiuntiva) l’ISEE del nucleo familiare del figlio, si verifica quando l’Autorità Giudiziaria abbia stabilito il versamento a suo carico di assegni periodici destinati al mantenimento dei figlio; tuttavia, in questa ipotesi, va ricordato che tali assegni periodici costituiscono reddito per il nucleo familiare a cui appartiene il figlio”. Vorrei sapere il riferimento legislativo (norma, numero, legge ecc.) in quanto il Comune rifiuta di adeguarsi.
RISPOSTA
Si tratta del DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) 159/2013 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente – ISEE), articolo 7 (Prestazioni agevolate rivolte a minorenni), comma 1, lettera c).
La norma citata, recita infatti: ai fini del calcolo dell’ISEE per le sole prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l’altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che con provvedimento dell’autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli.