Non ho pagato 6 rate di un prestito finalizzato – La finanziaria mi dice che devo restituire l’auto


Contratti di prestito - patto marciano e patto commissorio





Per sei mesi sono stato senza lavorare e non ho potuto pagare la rata auto per tutto questo periodo (sei rate): oltretutto sono anche protestato per il ritardo nel pagamento di una cambiale di 84 euro con altra finanziaria. Stamattina mi chiama una signora per conto della finanziaria che ha erogato il prestito auto dicendomi che o gli do 500 euro subito oppure devo ridare l’auto.

Questo perché non puo farmi firmare altre cambiali. Tuttavia vorrei sapere come agire e se è vero che può o devo riconsegnare il veicolo. Rimanendo così con il debito e senza auto. Ho promesso e lei la dottoressa che al dieci di ottobre riprendeva a pagare le rate e toglievo il protesto. Di più non riesco.

Qualcuno mi dice cosa fare e se è vero ciò che questa mandataria farà può farlo?

Di solito, l’inadempimento da parte del debitore nel rimborso del prestito si verifica in caso di ritardo nel pagamento di almeno sette rate: la conseguenze è la comunicazione di Decadenza dal Beneficio del Termine (DBT) con la contestuale richiesta, da parte del creditore, del versamento del debito residuo in un’unica soluzione (in pratica, si perde il beneficio del rimborso rateale). Non è previsto, nel caso di prestito finalizzato all’acquisto di un bene (nella fattispecie un’automobile), il trasferimento, al creditore, della proprietà del bene acquistato.

Tuttavia, in un contratto di prestito finalizzato può essere previsto il patto marciano mentre è sempre escluso il patto commissorio.

Quando il veicolo acquistato con l’erogazione del prestito viene posto a garanzia del finanziamento e si verifica l’inadempimento del debitore nel rimborso di quanto dovuto, con il patto marciano il trasferimento della proprietà del bene viene realizzato a prezzo equo, sulla base di una stima imparziale posteriore all’inadempimento e con un eventuale versamento di conguaglio a favore del debitore qualora il debito residuo risultasse inferiore a quello del veicolo (il contenzioso viene estinto con la restituzione del veicolo se il debito residuo è superiore al valore del bene).

Con il patto commissorio, invece, in caso di inadempimento del debitore, il bene acquistato diventerebbe automaticamente di proprietà del creditore, senza l’eventuale conguaglio a favore del debitore, indipendentemente dall’importo del debito residuo e del valore del bene acquistato con il finanziamento non rimborsato. Il patto commissorio è esplicitamente vietato dall’articolo 2744 del codice civile.

Tanto premesso ed altresì considerato che lei andrà inevitabilmente incontro alla risoluzione del contratto (per l’omesso pagamento di più di sette rate) bisognerà verificare se nelle clausole sottoscritte sia contemplato, o meno, il patto marciano. Anche se è poco probabile che lo sia, dal momento che la formulazione del patto marciano è assolutamente svantaggiosa per il creditore relativamente ad un contratto di prestito finalizzato all’acquisto di un veicolo, attesa la rapida svalutazione di valore a cui è soggetto un simile bene.

In assenza, il creditore dovrà procedere per il recupero dell’importo finanziato attraverso le ordinarie procedure di recupero crediti stragiudiziale (cessione e/o accordo a saldo stralcio con il debitore) o giudiziale (pignoramento dello stipendio e/o del conto corrente del debitore): in un tale contesto quanto riferito dalla signora assurge al ruolo di chiacchiera da bottega.

A tale proposito va anche ricordato che il creditore deve formalizzare le proprie richieste, a fronte dell’inadempimento, sempre in forma scritta con una comunicazione trasmessa al debitore via raccomandata AR. Comunicazioni verbali tramite addetti ad un contact center restano, come già accennato, solo chiacchiere.

28 Settembre 2016 · Ludmilla Karadzic


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