Pignoramento della NASpI mensile per cartelle esattoriali non pagate






Ho cartelle esattoriali in sospeso con Agenzia delle Entrate Riscossione (AER): nel caso di richiesta di Naspi mensile, mi verrebbe pignorata la parte disponibile per legge (1/10 o 1/5) eccedente il doppio dell’assegno sociale?

Con la sentenza 85/2015 la Corte costituzionale ha sancito che l’indennità di disoccupazione rientra tra le prestazioni previdenziali assimilate alle pensioni sotto il profilo delle tutele assicurate dall’articolo 38 della Costituzione.

L’articolo 545 del codice di procedura civile prevede, per le prestazioni di natura previdenziale, che le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile, per crediti di natura ordinaria (banche, privati, finanziarie) nella misura del 20%.

Alla luce degli importi massimi stabiliti per il 2020 relativamente all’assegno sociale (459,83 euro) nonché ai sensi dell’articolo 545 del codice di procedura civile, la pensione potrà essere pignorata presso l’INPS, solo per l’importo eccedente 689,74 euro, dal momento che il minimo vitale è pari all’importo massimo dell’assegno sociale aumentato della metà.

Peraltro, l’articolo 72 ter (limiti di pignorabilità) del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 602/1973 stabilisce al comma 1 che le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall’agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro e in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro. Per un quinto se la retribuzione supera i cinquemila euro. La norma, pertanto, vale solo per lo stipendio, e non per la pensione.

Conclusioni: ove mai l’Agenzia delle Entrate Riscossione (AER) pignorasse l’indennità di disoccupazione presso INPS il prelievo sarebbe pari al 20% della parte eccedente il minimo vitale, ovvero di quanto eccede 689,74 euro.

29 Marzo 2020 · Paolo Rastelli


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