Naspi e Reddito di Cittadinanza – Sono possibili reciproche Interferenze?


Indennità di disoccupazione, reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza

Vorrei chiedere se per quanto riguarda il diritto alla NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego), cambia qualcosa con il reddito di cittadinanza. Mi spiego meglio con un esempio. Le mie figlie lavorano saltuariamente e, seppur residenti con noi genitori e facenti parte del nucleo familiare, ma una con domicilio diverso (vive da alcuni anni in affitto, aihmè senza contratto). Ogni anno percepiscono circa 100 giorni di disoccupazione Naspi. Domanda numero 1: quando scadrà il contratto di lavoro (sono insegnanti a tempo determinato), continueranno a percepirla come gli altri anni? Premetto che il nostro isee supera i 9.000 circa indicati e quindi non abbiamo diritto al reddito di cittadinanza se ho ben capito.

Domanda numero 2) Il nostro isee è di circa 11.000 ma viene calcolato al lordo di tutte le spese che sono di circa 8.000 all’anno per il mutuo casa alla banca. Non c’è modo di ricevere una integrazione al reddito? Meno male che l’idea era quella di aiutare le famiglie in difficoltà..invece pare che non importi a nessuno se chi lavora in nero ora percepirà anche 750 euro in più, mentre noi non arriviamo comunque a fine mese.

Il provvedimento che ha introdotto il reddito di cittadinanza e la pensione di cittadinanza (decreto legge 4/2019) non ha assolutamente modificato i requisiti nonché i termini di erogazione e fruizione dell’indennità di disoccupazione NASpI.

Per quanto attiene la seconda domanda, per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, il valore della casa di abitazione, determinato ai fini IMU, al netto del mutuo residuo, non rileva ai fini del calcolo del patrimonio immobiliare se inferiore alla soglia di 52.500 euro, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. Se superiore alla predetta soglia, il valore rileva in misura pari a due terzi della parte eccedente (articolo 5, comma 2, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 159/2013.

L’ISEE è calcolato, con riferimento al nucleo familiare di appartenenza del richiedente beneficiario della prestazione sociale come risultato del rapporto tra l’ISE, e il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare.

L’ISE è la somma dell’indicatore della situazione reddituale, e del venti per cento dell’indicatore della situazione patrimoniale: se indichiamo con ISR l’indicatore della Situazione Reddituale, con ISP l’indicatore della Situazione Patrimoniale, e con fattore di scala il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, avremo:

ISE = ISR + 20% ISP e

ISEE = ISE / fattore di scala.

Appare evidente, allora, come il reddito del nucleo familiare, calcolato dall’INPS in aderenza alle norme previste nel DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) 159/2013 tenga comunque conto, sebbene indirettamente, delle spese necessarie al pagamento del mutuo, abbattendo in modo sensibile il patrimonio immobiliare della casa di abitazione.

In altre parole, il reddito ISEE del suo nucleo familiare non si abbasserebbe di molto se lei vendesse la casa di proprietà, depositasse il ricavato su un conto corrente e sfruttasse la franchigia di settemila euro prevista per i nuclei familiari residenti in abitazioni in affitto

9 Febbraio 2019 · Genny Manfredi

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