Naspi anticipata bloccata dopo verifica di inadempimento ex articolo 48 bis del DPR 602/1973


La NASpI anticipata, se l'importo netto supera i 5 mila euro, è soggetta alle procedure di cui all'articolo 48 bis del DPR 602/1973





Il 28 luglio 2023 l’INPS mi ha bloccato la naspi anticipata per inadempienza con l’Agenzia delle Entrate Riscossione cosa succederà adesso? Come mi devo muovere? Posso recuperarli?

L’articolo 48 bis (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni) del DPR (Decreto del Presidente della Repubblica) 602/1973 impone alle Pubbliche Amministrazioni, come l’INPS, di verificare, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, se il beneficiario é inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.

L’articolo 19 (dilazione di pagamento), comma 1 quater, punto 1, del DPR già citato (disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) dispone che non può in nessun caso essere concessa la dilazione delle somme oggetto di verifica effettuata, ai sensi dell’articolo 48-bis, in qualunque momento antecedente alla data di accoglimento della richiesta di dilazione del debito esattoriale.

E’ dunque evidente che non si possa chiedere la Naspi anticipata (se l’importo è superiore a cinquemila euro) e poi presentare istanza di rateizzazione quando la verifica di inadempimento all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo pari almeno a cinquemila euro, sia già in corso. La rateizzazione avrebbe dovuto essere richiesta prima di presentare l’istanza di anticipo della NASpI spettante.

Com’è noto, la NASpI anticipata spettante dipende dall’importo base dell’indennità mensile e dalla durata dell’erogazione a cui il disoccupato ha diritto.

Pertanto, ciascun importo base netto verrà decurtato del 20% della parte eccedente il minimo vitale (attualmente pari a circa 1007 euro) e poi riaggregato secondo le regole per l’erogazione dell’indennità in un’unica soluzione. La trattenuta verrà assegnata a favore della Pubblica Amministrazione per cui agisce Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER, ex Equitalia).

Infatti, con la sentenza 85/2015, la Corte costituzionale ha sancito che l’indennità mensile di disoccupazione rientra tra le prestazioni previdenziali assimilate alle pensioni.

19 Agosto 2023 · Paolo Rastelli


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