Nascita bambina da genitori non conviventi e non coniugati – L’ISEE per le prestazioni sociali spettanti al minore

Le regole per il nucleo familiare di riferimento della DSU/ISEE minorenni quando i genitori del minore non sono coniugati e non convivono anagraficamente


DOMANDA

A febbraio 2026 nascerà la mia prima figlia: attualmente io e il padre della bambina non siamo sposati, nè conviviamo (abbiamo 2 residenze diverse) e ci siamo lasciati, ma lui riconoscerà la figlia. Ai fini isee due caf mi dicono cose diverse. Non riesco a capire cosa fare per poter avere assegno unico e bonus nido. Come andranno calcolati i bonus? Su isee di entrambi i genitori o solo sul mio?

RISPOSTA

Innanzitutto va detto che quando l’ISEE regola l’accesso alle prestazioni sociali spettanti ad un minore (nella fattispecie Assegno Unico Universale e bonus asilo nido), bisogna presentare l’ISEE minorenni.

Nel caso di genitori non conviventi e non coniugati il nucleo familiare per la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) finalizzata al calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per la bambina, sarà formato dal genitore convivente, dalla bambina neonata nonché da eventuali familiari presenti nella famiglia anagrafica del genitore convivente con la bambina (ad esempio i nonni materni della neonata).

Il genitore non convivente che ha riconosciuto la figlia potrà essere escluso dal calcolo dell’ISEE per il nucleo familiare della bambina se versa un assegno di mantenimento a suo favore stabilito dall’Autorità Giudiziaria.

Altrimenti, se è coniugato con una terza persona o, ancora, se ha già avuto figli da una terza persona (terza persona differente dalla madre dal bambino che deve accedere alle prestazioni sociali per il quale viene presentato l’ISEE) parteciperà all’ISEE della bambina con una componente aggiuntiva (anche se non sarà “attratto” dal nucleo familiare del figlio minorenne e quindi incluso nel nucleo familiare di quest’ultimo) che terrà comunque conto del reddito percepito e del patrimonio detenuto dal padre del minore.

In ogni caso la DSU/ISEE minorenni è una sola sia per ottenere l’Assegno Unico Universale (AUU) che il bonus asilo nido: non vi sono due ISEE diversi, uno per la madre e l’altro per il padre della bambina.

Il principio regolatore generale è che l’Assegno unico e universale è erogato in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale ovvero hanno l’affidamento condiviso dei figli.

Tuttavia, i genitori possono stabilire che il contributo venga interamente erogato solo a uno dei due, attestando in procedura l’accordo tra le parti.

Ad eccezione alla regola generale di cui sopra, l’assegno viene sempre erogato interamente a un solo genitore se da un provvedimento del giudice o da un accordo scritto tra le parti risulta che quel genitore ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale ovvero l’affidamento esclusivo.

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27 Gennaio 2026