Mutuo stipulato nel 1999 e costato il 50% in più di interessi – Ho diritto alla restituzione degli interessi usurari applicati?

Ho diritto alla restituzione degli interessi usurari applicati?


DOMANDA

Nel 1999 ho stipulato un mutuo su 308 mila euro, nel 2005 viene rifinanziato il contratto sempre a tasso variabile e nel 2009 viene nuovamente concordato un dimezzamento della
rata: nel 2012 interrompo i pagamenti per perdita del lavoro e la banca nel 2014 avvia pratica di pignoramento. Varie e inutili sono state le richieste di saldo e stralcio.
Nel 2017 davanti al giudice si concorda la conversione con un anticipo e successive rate fino al 2020. A fine pagamento complessivo capitale e interesse, il mutuo viene a costare 470mila euro. La domanda che pongo è ho diritto di richiedere gli interessi per usura o anatocismo inoltre trattandosi di cifra corrispondente al 100% del valore dell’immobile il contratto è ritenuto nullo come da sentenze di cassazione del 2017 e 2020 e quindi come richiedere gli interessi.


RISPOSTA

Deve innanzitutto rivolgersi ad un perito che accerti gli eventuali interessi usurari applicati al momento della stipula del contratto di mutuo: qualora l’applicazione di interessi usurari al mutuo stipulato venisse accertata, potrà procedere giudizialmente, con il necessario supporto tecnico di un avvocato, contro il creditore per vedersi riconosciuta la restituzione degli interessi pagati in eccesso ed il risarcimento dell’eventuale danno subito.
In tema di usura sopravvenuta nel corso degli anni in cui il mutuo viene rimborsato, va ricordato che la Corte di Cassazione a sezioni unite, con la sentenza 24675/2017, ribaltando gli orientamenti giurisprudenziali degli ultimi anni, ha negato la configurabilità dell’usura sopravvenuta dal momento che è priva di qualsiasi fondamento la tesi della illiceità della pretesa del pagamento di interessi a un tasso che, pur non essendo superiore, alla data della pattuizione (con il contratto o con patti successivi), alla soglia dell’usura definita con il procedimento previsto dalla legge 108/1996 superi tuttavia tale soglia al momento della maturazione o del pagamento degli interessi stessi.
A parere degli Ermellini, infatti, qualora il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura come determinata in base alle disposizioni della legge 108/1996, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della citata legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto.



1 Marzo 2021 - Marzia Ciunfrini


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