Mutuo prima casa ed agevolazioni per giovani under 36 – Cosa cambia?

Lo Stato offre, adesso, una garanzia nel caso in cui il mutuatario si trovasse in difficoltà economica durante la restituzione del finanziamento


DOMANDA

Nelle ultime settimane ho sentito molto parlare di cambiamenti in merito ad agevolazioni per sottoscrivere il mutuo per la prima casa a favore di giovani con età inferiore o uguale a trentacinque anni.
Nello specifico, cosa cambia?


RISPOSTA

I ragazzi con meno di 36 anni hanno d’ora in poi l’opportunità di ottenere in modo più facile il mutuo sulla prima casa: Il decreto Sostegni-Bis, appena pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ha aggiunto alle agevolazioni già esistenti ulteriori benefici, sia sul fronte del limite di età, sia su quello dell’Isee da presentare.
Vediamo cosa cambia.
La prima importante agevolazione di cui tenere conto è quella che riguarda il Fondo di garanzia, ovvero il cosiddetto Fondo Gasparrini.
Si tratta, in pratica, di una garanzia che lo Stato offre nel caso in cui il mutuatario si trovasse in difficoltà economica durante la restituzione del finanziamento.
Il nuovo decreto interessa ora i giovani «titolari di un rapporto di lavoro atipico che non hanno compiuto 36 anni di età». Significa che la soglia viene alzata di un anno rispetto a quanto disposto in precedenza.
Il Fondo di garanzia coprirà l’80% della quota capitale nel caso in cui il richiedente:

presenti la domanda dal trentesimo giorno dall’entrata in vigore del decreto (quindi, verso al fine di giugno 2021) ed entro il 30 giugno 2022;
abbia un Isee non superiore a 40mila euro;
ottenga un mutuo superiore all’80% del valore dell’immobile.

La banca è tenuta a riportare al momento della richiesta della garanzia le condizioni economiche di maggior favore applicate al cliente in ragione dell’intervento del Fondo.
Altro aspetto da non trascurare è quello che riguarda le tasse. Finora, chi acquistava una prima casa (non di lusso, quindi non iscritta al catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9) da un privato doveva pagare:

un’imposta di registro del 2% sul valore catastale dell’immobile (anziché del 9%);
un’imposta catastale fissa di 50 euro;
un’imposta ipotecaria fissa di 50 euro.

Se, invece, la casa veniva acquistata da un’impresa (ad esempio, direttamente dal costruttore), si doveva pagare:

un’Iva agevolata al 4% anziché al 10%;
un’imposta di registro, catastale e ipotecaria di 200 euro ciascuna.

Con il decreto Sostegni-bis, i giovani under 36 non dovranno pagare alcuna imposta, né ipotecaria, né di registro né catastale. A condizione che abbiano un Isee inferiore sempre a 40mila euro nell’anno in cui si fa il rogito.
Per quanto riguarda, invece, l’Iva, i ragazzi con meno di 36 anni riceveranno un credito d’imposta nell’anno in cui si stipula l’atto di compravendita della prima casa.
L’ammontare di tale credito è pari all’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all’acquisto.
Inoltre, il credito d’imposta può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentate dopo la data di acquisizione del credito.
Altrimenti, può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto oppure in compensazione. Quello che non si può pretendere è che il credito venga rimborsato.
E ancora: sempre i giovani under 36 con Isee inferiore a 40mila euro hanno diritto, sui mutui per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo considerati «prima casa», all’esenzione dall’imposta sostitutiva di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse di concessioni governative, già previste allo 0,25%.
Queste disposizioni hanno valore dall’entrata in vigore del decreto fino al 30 giugno 2022.


27 Maggio 2021 - Andrea Ricciardi


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