Mutuo ipotecario stipulato per acquisto e ristrutturazione dell'abitazione principale


Ipoteca, mutuo ristrutturazione





L’Amministrazione finanziaria con la risoluzione n. 147/E del 22/12/2006 ha precisato che per fruire della detrazione degli interessi passivi dovuti in relazione a mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, se la motivazione non è contenuta nel contratto di compravendita dell’immobile ovvero nel contratto di mutuo e qualora la banca mutuante non sia in grado di rilasciare una espressa dichiarazione in cui sia attestata la motivazione del mutuo, il contribuente potrà ricorrere alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 (consentendo al CAF di riconoscere la detrazione degli interessi passivi sulla base della predetta dichiarazione).

Ciò premesso si chiede se, anche nei casi molto frequenti di mutui “misti” (ad esempio stipulati per acquisto e ristrutturazione) sia possibile ricorrere alla predetta dichiarazione sostitutiva al fine di distinguere la differente finalità ed i relativi importi per non perdere la detrazione.

La detrazione prevista dall’articolo 15, comma 1, lettera b), del TUIR è riferita agli interessi passivi dovuti in relazione a mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale e non anche a quelli contratti per la ristrutturazione dell’immobile.

La destinazione del mutuo per l’acquisto della casa di abitazione può risultare nel contratto di mutuo, in quello di acquisto della proprietà dell’immobile, da altra documentazione della banca mutuante. In difetto, anche nell’ipotesi di mutui misti, il contribuente può produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’ art. 47 del DPR. n. 445 del 2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), nella quale sia attestato quale somma sia imputabile, ai fini agevolativi, all’acquisto dell’abitazione e quale alla ristrutturazione, conformemente a quanto previsto dalla richiamata risoluzione n. 147/2006.

Il CAF sulla base di tale documento, in presenza delle altre condizioni previste dalla legge, può riconoscere la detrazione degli interessi per l’acquisto dell’abitazione.

3 Marzo 2012 · Rosaria Proietti


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