Mutui e soglia di usura per mutuo a tasso variabile e a rata crescente


Mutuo casa





Mia figlia e suo marito nell’ottobre 2006 chiesero e stipularono un mutuo di 150 mila euro con la banca per l’acquisto della prima abitazione. Tipologia: mutuo ipotecario 30 anni con tasso variabile euribor e rata crescente, oneri assicurativi e istruttori € 3.105, imposta sostitiva € 375, spread 1,95%, spesa stipula mutuo € 160, spese incasso rata e amministrative € 9,50 al mese, tasso di mora 2€, ISC del mutuo 5,89€. Con la possibilità, mai utilizzata, di modificare questo piano col classico piano alla francese (tasso variabile e rata costante).

Purtroppo la nostra ignoranza e il desiderio di accontentare i figli ci spinse ad accettare. Ora ci rendiamo conto di aver fatto una grande caxxata. Dopo 12 anni di versamenti risulta che ha versato rate per un importo totale di € 73.628,555 diviso in quota capitale pari a 16.075,23 e quota interessi € 56.002,32 – pertanto a tutt’oggi risulta un capitale residuo di ca € 133.000.

Successivamente un’altra banca che ha cartolarizzato i mutui della precedente ed è diventata titolare del mutuo asserisce telefonicamente che per tali mutui cartolarizzati non è possibile effettuare alcuna rinegoziazione e propone la trasformazione da rata crescente a rata costante (sempre a tasso variabile) considerando sempre come capitale di partenza € 133,724, TAN 1,685 con un piano di ammortamento di numero 214 rate da € 723,89.

Valutando quanto esposto sopra mi piacerebbe conoscere un Vs parere su quanto proposto dalla banca e se ci potrebbero essere le condizioni di ritenere l’interesse pagato da mia figlia, superiore al tasso di usura. Anche in considerazione di quanto ha stabilito l’ultima sentenza della cassazione che riporto di seguito. Vi saluto e ringrazio anticipatamente.
Cass. civ. Sez. VI – 1, Ord., (ud. 13-07-2017) 04-10-2017, n. 23192
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. SAMBITO Maria G. C. – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Bancapulia s.p.a., in pers. del leg. rapp. p.t., rapp. e dif. dall’avv. Bellomo Michele, elett. dom.
presso lo studio dell’avv. Davide Romano in Roma, via Giuseppe de Camillis n. 4, come da procura
in calce all’atto;
contro
Fallimento (OMISSIS) s.p.a., in pers. del curatore fall. p.t..
– intimata –
per la cassazione del decreto Trib. Matera 19.5.2016, Rep. 77446 in R.G. 1667/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2017 dal
Consigliere relatore Dott. Ferro Massimo;
il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma semplificata, giusta decreto 14
settembre 2016, n. 136/2016 del Primo Presidente.
Svolgimento del processo
Rilevato che:
1. Bancapulia s.p.a., che aveva domandato l’ammissione al passivo per un credito vantato in virtù
di un contratto di mutuo fondiario del 3.8.2001, impugna il decreto Trib. Matera 19.5.2016, in
R.G. 1667/2013, con cui è stata rigettata la sua opposizione allo stato passivo del fallimento
(OMISSIS) s.p.a.;
2. il tribunale, concordemente con quanto già affermato dal giudice delegato, ha ritenuto che la
banca deve essere ammessa al passivo con riferimento alla sola sorte capitale, non potendo
essere riconosciuti gli interessi moratori: come emerso dalla c.t.u., al momento della pattuizione il
tasso degli interessi moratori era superiore al tasso soglia, vertendosi, così, in ipotesi di usura
originaria (e non in quella di usura sopravvenuta come dedotto dalla banca) e,
conseguentemente, ai sensi dell’art. 1815 c.c., la pattuizione del tasso di mora era considerata
nulla e nessun interesse spettava;
3. con il ricorso si deduce in unico motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 1815 c.c. e
della L. n. 108 del 1996, in quanto il tribunale ha erroneamente rilevato che, al fine del
superamento del tasso soglia, si deve valutare l’eventuale usurarietà originaria del tasso di mora e
posto che, nel caso di affermata nullità degli interessi usurari moratori, detta nullità non potrebbe
colpire gli interessi corrispettivi i quali non superino il tasso soglia.
Motivi della decisione60
Considerato che:
1.l’art. 1815 c.c., comma 2, stabilisce che “se sono dovuti interessi usurari, la clausola è nulla e
non sono dovuti interessi” e ai sensi del D.L. 29 dicembre 2000, n. 394, art. 1, convertito in L. 28
febbraio 2001, n. 24, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge
nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo,
indipendentemente dal momento del loro pagamento; il legislatore, infatti, ha voluto sanzionare
l’usura perchè realizza una sproporzione oggettiva tra la prestazione del creditore e la
controprestazione del debitore;
2. il ricorso è manifestamente infondato; come ha già avuto modo di statuire la giurisprudenza di
legittimità “è noto che in tema di contratto di mutuo, la L. n. 108 del 1996, art. 1, che prevede la
fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati
usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (Cass. 4 aprile 2003, n. 5324). Ha
errato, allora, il tribunale nel ritenere in maniera apodittica che il tasso di soglia non fosse stato
superato nella fattispecie concreta, solo perchè non sarebbe consentito cumulare gli interessi
corrispettivi a quelli moratori al fine di accertare il superamento del detto tasso” (Cass. ord.
5598/2017; con principio già affermato da Cass. 14899/2000).
Il ricorso è dunque infondato e va rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, come
modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da
parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per
il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Motivazione Semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 13 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2017

Ci spiace non poter soddisfare la sua richiesta: anche un mutuo a tasso variabile e rata crescente comporta inizialmente il versamento di una quota interessi sensibilmente maggiore della quota capitale.

Bisogna esaminare i tassi di interesse applicati trimestralmente e verificare se essi sono stati trimestre per trimestre superiori al tasso soglia (di usura) stabilito per legge nel trimestre di riferimento.

Quindi, per valutare se, effettivamente, siano stati applicati al mutuo tassi di interesse usurari è necessario disporre del piano di ammortamento integrale, delle serie storiche dei tassi di usura (rilevazioni trimestrali della Banca d’Italia) nonché di specifici strumenti software di calcolo. E noi non siamo attrezzati in tal senso.

17 Gennaio 2019 · Ludmilla Karadzic


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