Avvisi di intimazione al pagamento collegati al mancato adempimento di cartelle esattoriali originate da sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada





L'avviso di intimazione al pagamento entro 5 giorni è notificato al debitore se è passato più di un anno dalla notifica della cartella esattoriale





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Ho ricevuto un sollecito da Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER, ex Equitalia) di pagare entro 5 giorni due multe per violazione del Codice della Strada accertate nel 2011 e nel 2015 notificate nel 2022: so che le multe si prescrivono in 5 anni e vorrei fare un’istanza in autotutela, solo che non so da dove cominciare. Mi sarebbe di grande aiuto un qualche esempio o facsimile. Vorrei sapere se AdER può intraprendere azione esecutiva anche se consapevole che le multe sono prescritte.

L’articolo 50 (Termine per l’inizio dell’esecuzione), comma secondo del DPR 602/1973, stabilisce che se l’espropriazione non é iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica al debitore di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.

Dunque, è stato recentemente notificato un avviso di intimazione al pagamento che non costituisce sollecito per l’omesso versamento delle sanzioni amministrative comminate per le accertate infrazioni al Codice della Strada (CdS) del 2011 e del 2015, ma, più semplicemente si tratta di un sollecito per l’omesso adempimento delle due cartelle esattoriali originate dal mancato pagamento delle due sanzioni amministrative del 2011 e del 2015.

La eventuale intervenuta prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione coattiva delle sanzioni amministrative comminate per violazione al Codice della Strada, infatti, non va verificata calcolando il tempo intercorso dalla data di accertamento dell’infrazione alla data di notifica dell’avviso di intimazione, ma, calcolando il tempo intercorso dalla dalla data di accertamento dell’infrazione alla data di notifica della cartella esattoriale riferita al mancato adempimento e, successivamente, calcolando il tempo intercorso dalla data di notifica della cartella esattoriale riferita al mancato adempimento alla data di notifica dell’avviso di intimazione.

Se si ritiene che le due cartelle esattoriali, ciascuna riferita ad una delle due sanzioni amministrative per le accertata violazioni del 2011 e del 2015 non siano state correttamente notificate al debitore inadempiente, va ricordato che la notifica di una cartella esattoriale può essere correttamente notificata (all’insaputa del destinatario) per compiuta giacenza presso l’ufficio postale in occasione di una temporanea irreperibilità del debitore e dei soggetti a cui l’atto poteva essere consegnato in assenza del destinatario, congiuntamente allo “sfortunato” smarrimento dell’avviso di inizio giacenza lasciato dal postino.

In ogni caso, prima di tentare il ricorso amministrativo in autotutela finalizzato ad eccepire l’intervenuta prescrizione del diritto di riscuotere le due sanzioni amministrative, va effettuato un accesso agli atti presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER, ex Equitalia) allo scopo di ottenere copia delle relate di notifica riferite alle due cartella esattoriali, di cui il debitore inadempiente sembra non avere notizia, in modo da verificare se, nella fattispecie, si possa effettivamente invocare l’intervenuta prescrizione quinquennale.

Per contro, nell’ipotesi in cui i due verbali di multa fossero stati effettivamente notificati nel 2022, come sembra trasparire dal quesito, in quell’occasione avrebbe dovuto eccepire, con ricorso al giudice di pace, l’intervenuta prescrizione. Adesso sarebbe troppo tardi!

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1 Agosto 2023 · Giuseppe Pennuto

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