In tema di rilevazione della violazione del divieto di proseguire la marcia con impianto semaforico rosso a mezzo di apparecchiature elettroniche, né il codice della strada né il relativo regolamento di esecuzione prevedono che il verbale di accertamento dell'infrazione debba contenere, a pena di nullità, l'attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l'uso. L'efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, senza che possa farsi leva, in senso contrario, su considerazioni di tipo meramente congetturale, connesse all'idoneità della mancanza di revisione o manutenzione periodica dell'attrezzatura a pregiudicarne l'efficacia. Con specifico riferimento alla violazione consistente nell'avere proseguito la marcia con semaforo rosso, giurisprudenza consolidata ...
In caso di multa per passaggio con semaforo rosso elevata con lo strumento del photored, come prova è sufficiente la fotografia scattata dalla telecamera. Se passi con il rosso basterà la telecamera a dimostrarlo: l'elemento costitutivo della pretesa sanzionatoria, con riferimento alla violazione dell'art. 146, comma 3, c.d.s. per aver proseguito la marcia con semaforo rosso, è la documentazione fotografica dell'infrazione, rilevata con apparecchiatura omologata. Questo, in sintesi, l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza 22191/14. Avete preso una multa per passaggio con il semaforo rosso? Se vi ha colto in fragrante la telecamera, il verbale redatto dalla polizia non deve necessariamente attestare che il funzionamento del photored è stato sottoposto a un controllo sia preventivo che costante durante l'uso. Ciò perché non esiste una disposizione legislativa che obbliga gli agenti ad eseguire questa prassi: la norma non è presente ne nel codice della strada, nel nel relativo regolamento ...
In tema di rilevazione della violazione del divieto di proseguire la marcia con impianto semaforico rosso a mezzo di apparecchiature elettroniche, né il codice della strada né il relativo regolamento di esecuzione prevedono che il verbale di accertamento dell'infrazione debba contenere, a pena di nullità, l'attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l'uso. Al contrario, l'efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, senza che possa farsi leva, in senso contrario, su considerazioni di tipo meramente congetturale, connesse all'idoneità della mancanza di revisione o manutenzione periodica dell'attrezzatura a pregiudicarne l'efficacia ex articolo 142 del codice della strada. L'elemento costitutivo della pretesa sanzionatoria é ...