Multa comminata dal Garante della privacy per violazione delle norme che prevedono l’obbligatoria consultazione del Registro Pubblico delle Opposizioni (RPO) prima di molestare i consumatori con l’invio di materiale pubblicitario via e-mail o attraverso contact center

Sicuramente il cliente potrà citare in giudizio l’agenzia di marketing per la restituzione dell’importo della sanzione amministrativa












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Ho una piccola ditta che si occupa di marketing: abbiamo fatto, per un cliente, una campagna su un elenco di nominativi che abbiamo acquistato: uno di questi nominativi ha affermato di non aver dato il consenso alla ricezione di pubblicità ed ha fatto ricorso al garante. Il garante ha dato una multa a me di 500 Euro e 500 Euro al cliente, dicendo che lui (il committente) avrebbe dovuto verificare l’operato dell’agenzia a cui si è improvvidamente affidato. Il cliente può ora rivalersi su di me per la sua multa?

Sicuramente il cliente potrà non solo citare in giudizio l’agenzia di marketing per la restituzione dell’importo comminatogli, a titolo di sanzione amministrativa, dall’Aurorità posta a tutela dei dati personali dei consumatori, ma potrà anche esperire azione a carico della sedicente agenzia di marketing a cui si è improvvidamente affidata, per ottenere l’eventuale risarcimento del danno d’immagine che potrà dimostrare di aver subito.

Chi pianifica e conduce una campagna pubblicitaria rivolta ad una lista di consumatori ha l’obbligo, preliminare, di verificare se i nominativi a cui è diretta la campagna di marketing non abbiano espresso il proprio diniego, a ricevere materiale pubblicitario via e-mail o ad essere contattati via contact center, con l’iscrizione al pubblico registro delle opposizioni (RPO).

Il Registro pubblico delle opposizioni esteso a tutti i numeri telefonici nazionali, fissi e cellulari (nonché agli indirizzi di Posta Elettronica), consente al consumatore di opporsi alle chiamate indesiderate di telemarketing ed alla pubblicità non richiesta veicolata via e-mail. Con il nuovo servizio l’OPERATORE è obbligato consultare mensilmente il RPO e comunque prima di svolgere le campagne pubblicitarie tramite telefono o via e-mail. L’opposizione può riferirsi anche alla pubblicità cartacea, nel caso l’indirizzo sia presente negli elenchi telefonici pubblici.

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6 Ottobre 2022 · Giuseppe Pennuto

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