Sanzione amministrativa per violazione del Codice della Strada, notificata al proprietario del veicolo a bordo del quale è stata commessa l’infrazione, al vecchio indirizzo del sanzionato, dopo il decorso di 30 giorni dalla data di variazione anagrafica della residenza

L'impugnazione immediata del verbale sanerebbe il vizio di notifica nel senso che la notifica, ancorché viziata, avrebbe comunque raggiunto lo scopo


DOMANDA

A gennaio 2024 ricevo una multa per eccesso velocita’ con autovelox di 240 euro ( 170 se pagata entro 5 gg). La notifica viene spedita all’indirizzo di residenza dove però non vivo da mesi per trasferimento per motivi di lavoro. Nel frattempo la multa raddoppia e oggi che ne sono al corrente,la multa é giunta a 470 euro.
Vorrei sapere se dimostrando il cambio domicilio e di conseguenza l’impossibilità di poter sapere di aver ricevuto la multa potrei far ricorso e pagare solo l’importo senza maggiorazione.


RISPOSTA

Impugnare adesso la sanzione amministrativa (la multa), dimostrerebbe solo che il vizio di notifica – derivante dalla notifica del verbale al vecchio domicilio del proprietario del veicolo, a bordo del quale l’infrazione è stata commessa, dopo il decorso di trenta giorni dalla variazione anagrafica di residenza (sempre ammesso che, in quella sede, sia stato dichiarato il possesso del veicolo) – è stato sanato.
Cioè, risulterebbe che l’obbligato è stato comunque informato dell’esistenza della sanzione amministrativa comminata, dalle modalità con cui fare ricorso nel merito, dell’importo da versare per adempiere. A questo punto il ricorso, per avere chance di successo dovrebbe incentrarsi esclusivamente su questioni di merito, in particolare, ad esempio, sull’omessa segnalazione del dispositivo e/o sulla mancata taratura periodica.
Per basare il ricorso sul vizio di notifica, invece, bisognerà attendere la corretta notifica di un atto successivo di riscossione coattiva della sanzione amministrativa (cartella esattoriale o ingiunzione fiscale e qualora la Pubblica Amministrazione, perseverasse nell’errore, occorrerà aspettare un atto di pignoramento o di fermo amministrativo) e solo allora, potrà essere eccepita la mancata notifica dell’atto presupposto, ovvero l’atto recapitato al vecchio indirizzo di residenza.
In pratica, solo allora il sanzionato potrà fingere di cadere dalle nuvole per non aver mai ricevuto il verbale di multa per eccesso di velocità.
Tutto quanto fin qui esposto vale se, e solo se, il verbale di multa è stato consegnato a qualcuno che si trovava al vecchio indirizzo del sanzionato, e quest’ultimo sia stato avvertito dell’evento e sia così venuto a conoscenza del contenuto dell’atto.
Qualora, invece, il sanzionato abbia personalmente ritirato il plico in giacenza presso l’ufficio postale, dopo aver, in qualche modo appreso dell’avviso di inizio giacenza lasciato presso una casella postale del vecchio indirizzo di residenza, allora non c’è più niente da fare: la notifica, ancorché viziata, ha comunque raggiunto il proprio scopo per cui conviene pagare, se possibile in misura ridotta entro cinque giorni dalla data di notifica del verbale.


19 Agosto 2024 - Giuseppe Pennuto

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