Monopattino elettrico sulle strade cittadine – Si deve essere provvisti di assicurazione?






Mio figlio, che possiede un monopattino elettrico, è stato fermato da un’agente della polizia municipale che gli ha detto che per utilizzarlo sulle strade cittadine si deve essere in possesso di assicurazione, come per un motorino.

E’ vero?

Negli ultimi giorni, ha fatto molto discutere la notizia, proveniente da Torino, di sanzioni inflitte per l’importo di mille euro per chi usa il monopattino elettrico in città.

In realtà, la punibilità è molto ampia perché, come principio generale, la circolazione dei monopattini è vietata: la sua “legalizzazione” – prevista dalla legge di Bilancio di quest’anno (la 154/2018, articolo 1, comma 102) e attuata il 4 giugno dal ministero delle Infrastrutture con il Dm 229/2019 – è solo una misura sperimentale e riguarda i Comuni che fissano in quali singole aree (individuate tra aree pedonali, “zone 30”, piste e percorsi ciclabili o ciclopedonali) consentire di circolare e vi appongono la necessaria segnaletica.

Ad oggi, la sperimentazione è partita solo in poche città.

Ma l’entità delle sanzioni non dipende da questo: deriva dal fatto che, secondo quanto riportato nelle cronache, la Polizia locale avrebbe equiparato i monopattini elettrici ai ciclomotori.

Similmente e come si fa con le biciclette elettriche in grado di superare i limiti di potenza, funzionamento della pedalata assistita e velocità previsti dall’articolo 50 del Codice della strada.

Quindi anche i monopattini, quantomeno se superano i 20 km/h imposti dal Dm 229/2019 (6 km/h in aree pedonali), sarebbero soggetti all’obbligo di copertura assicurativa Rc auto (868 euro di sanzione per i trasgressori) e targatura (almeno 79 euro, più un minimo da 158 per la collegata mancanza del certificato di circolazione). Violare questi obblighi porta in molti casi alla confisca del mezzo.

Inoltre, i conducenti dovrebbero indossare il casco (83 euro di sanzione) e, se minorenne, avere almeno il patentino AM (5.110 euro).

In alcuni casi ci sono anche sospensioni e decurtazioni della patente e fermo amministrativi del mezzo.

Il problema è che il Dm 229 considera i monopattini elettrici come «dispositivi» e non come «veicoli».

Quindi non è così facile procedere come con le bici elettriche, che invece sono pacificamente classificate tra i veicoli.

O, quantomeno, bisognerebbe condurre una perizia tecnica che accerti il superamento dei limiti.

In ogni caso, sarebbe auspicabile che i ministeri delle Infrastrutture e dell’Interno chiarissero con una circolare.

Certamente applicabili sono le infrazioni alle norme di comportamento, anche perché il Dm 229 ne stabilisce espressamente alcune e per il resto rimanda a quelle previste dall’articolo 182 del Codice peri conducenti di bici.

La Polizia locale di Verona (che negli ultimi giorni ha multato 36 persone per aver lasciato monopattini su marciapiedi, ingressi pedonali e fermate dei bus) ha redatto una sorta di prontuario.

Che va appunto dal divieto di sosta, dalla perdita di controllo (caduta) e dal superamento dei 6 km/h(tutti puniti con 42 euro) alla mancata precedenza ai pedoni o intralcio alla circolazione o trasporto di passeggeri o circolazione non in fila indiana (26 euro).

Per i minorenni senza patente, 87 euro e 30 giorni di fermo del mezzo.

31 Ottobre 2019 · Andrea Ricciardi


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