Accettazione dell’eredità con beneficio di inventario – Modifica dell’inventario a seguito dell’accertamento della lesione subita da un legittimario

Per modificare l'assetto della divisione ereditaria e quindi l'inventario di chi ha accettato con beneficio, occorre l'accordo fra i coeredi o una sentenza












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Sono venuto a sapere dopo la morte di mio padre che quest’ultimo aveva fatto in vita alcune donazioni a favore di mia sorella la quale, tra l’altro, sostiene che sia stata lesa la sua quota di legittima a causa di un testamento lasciato nei miei confronti.

Abbiamo accettata con beneficio di inventario ma non le ho menzionate queste donazioni poichè le ho scoperte dopo, è il caso che lo faccia riaprire dal notaio per farle inserire?

Abbiamo due coeredi A e B entrambi legittimari: B lamenta che nella divisione ereditaria non siano state prese in considerazione le donazioni effettuate in vita dal de cuius a favore di A e vorrebbe che fosse modificata la ripartizione ereditaria e quindi i due inventari, dal momento che A e B hanno accettato l’eredità con beneficio di inventario.

Purtroppo, la questione non è così semplice come quella prospettata da chi ci scrive, soluzione percorribile solo se A è disposto a modificare la ripartizione dell’eredità, integrandola con le donazioni fatte in suo favore dal de cuius. In questa ipotesi, di pieno accordo fra A e B, ci si può rivolgere al notaio.

Altrimenti, serve un avvocato che fornisca l’opportuna assistenza tecnica a B per presentare istanza al giudice finalizzata ad accertare l’esistenza delle donazioni disposte a favore di A dal de cuius quando era in vita, nonché a dimostrare la eventuale lesione della quota ereditaria spettante a B. Solo dopo l’accertamento giudiziale delle donazioni fruite da A, la rideterminazione del valore dell’eredità relitta, la rideterminazione del valore della quota disponibile al de cuius e la nuova attribuzione delle quote ereditarie spettanti ai legittimari, B, con la sentenza, si potrà eventualmente rivolgere ad un notaio per procedere alle modifiche della divisione ereditaria e dei due inventari. Ricordiamo infatti che se il valore delle donazioni effettuate in vita dal de cuius a favore di A non eccede il valore della quota disponibile al de cuius, le donazioni effettuate in vita non vanno ad integrare l’eredità.

Per comprendere i concetti di eredità riservata ai legittimari ed eredità disponibile al de cuius per legati e donazioni in vita, consigliamo la consultazione di questo articolo.

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18 Maggio 2023 · Annapaola Ferri

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