Modifica DSU e reddito di cittadinanza – Caso di nucleo familiare di madre convivente con i minori il cui padre naturale non convivente ha anche figli con altra donna


Nucleo familiare ISEE ISEEU e famiglia anagrafica, redditi e patrimonio del nucleo familiare ISEE, reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza





Sono una madre nubile, disoccupata, e vivo sola con i miei tre figli minorenni in un appartamento in comodato d’uso gratuito: Luigi, padre dei bambini, contribuisce al loro sostentamento in base a nostri accordi privati. Ho presentato domanda di reddito di cittadinanza e mi è stata rigettata in quanto i redditi miei e dei figli sono stati sommati a quelli di Luigi, come se fossimo un unico nucleo, risultando così sopra soglia.

Luigi ha però anche un altro figlio minore che vive con l’ex moglie e per entrambi ha versato mensilmente assegni di mantenimento, nel 2017, così come stabilito da sentenza di divorzio.

Poiché questa informazione è stata omessa nella DSU di entrambi, è possibile modificarle? Come andrebbero corrette affinché io possa presentare nuovamente domanda di Reddito di cittadinanza?

Nella situazione da lei descritta, deve essere compilato il modulo MB (punto) 2 (riservato alle prestazioni per minorenni in caso di genitori non coniugati e non conviventi tra loro) ed in particolare il quadro D, barrando la casella con l’opzione Il genitore non convivente risulta avere figli con persona diversa dall’altro genitore.

In tal caso verrà calcolata una componente aggiuntiva dell’ISEE relativa al genitore non convivente (ma non verranno sommati i redditi percepiti dai due genitori): tuttavia, affinchè il calcolo si realizzi correttamente è necessario associare la DSU della madre alla DSU del genitore non convivente, indicandone il numero di protocollo, e compilare il quadro FC9 con i dati dei figli minorenni inclusi nel nucleo familiare della propria genitrice integrato anche con le informazioni del nucleo familiare del genitore non convivente.

Solo con una Dichiarazione Sostitutiva Unica, così esaurientemente redatta, il sistema automatico preposto al calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) sarà in grado di comprendere che la madre che presenta la DSU è affidataria di figli avuti con un genitore che da parte sua, ha generato figli anche con altra donna (diversa da quella che presenta la DSU) e non sommerà i redditi del padre a quelli della madre (anche se, comunque, ci sarà una leggera variazione del reddito ISEE del nucleo familiare della madre che presenta la DSU, partendo dal presupposto che, comunque, il padre qualche contributo lo fornisce ai tre minori – come in effetti emerge dal contenuto del quesito posto).

Può presentare una nuova DSU, perchè in effetti essa si riferisce ad un assetto del nucleo familiare diverso da quello comunicato con la precedente dichiarazione. E, subito dopo, potrà presentare una nuova domanda per accesso al beneficio del reddito di cittadinanza.

7 Giugno 2019 · Genny Manfredi

Dal momento che Luigi fa nucleo a sé (il figlio avuto dal precedente matrimonio vive con l’ex moglie) e che non ci sono altri componenti nel suo nucleo, il quadro fc9 andrà quindi compilato solamente con i suoi dati? Considerando che il Caf al quale mi sono rivolta ha errato la compilazione, omettendo questo dato importante, sarebbe possibile rettificare la DSU in maniera autonoma, disponendo di PIN inps e numero di protocollo dell’attuale DSU sbagliata?

Gentile signora, come già accennato la sua DSU deve essere compilata con ricorso al modulo MB.2, specificatamente indicato sia per le prestazioni per il diritto allo studio universitario, sia per le prestazioni per minorenni figli di genitori non coniugati e non conviventi fra loro.

Annullare la precedente DSU da parte dell’addetto al CAF, per errore del CAF, la vedo dura: a parte il fatto che il CAF perde il diritto al compenso che lo Stato gli riconosce per il servizio già erogato, l’addetto potrebbe eccepire che lei ha omesso di comunicargli che il padre dei minori avesse avuto figli con altre donne.

Più verosimile, la possibilità di presentare una nuova DSU come conseguenza di una situazione familiare mutata: per fare un esempio banale, come se da ieri lei avesse saputo dell’esistenza dell’ulteriore figlio che Luigi ha riconosciuto come generato dall’unione con altro soggetto. Di certo non avrà bisogno dei dati anagrafici di questo figlio di Luigi.

7 Giugno 2019 · Roberto Petrella


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