Per quanto riguarda il modem imposto dagli operatori ai consumatori, c’era stata una delibera dell’Agcom con cui veniva sancito che il consumatore avesse la facoltà di scegliere il modem che preferisse.
I limiti imposti dalle compagnie, però, hanno fatto muro.
Insomma, allo stato attuale qual è la situazione?
Il Tar del Lazio conferma la tesi di Agcom (delibera 348/18/CONS) respingendo il ricorso degli operatori Tim e Wind 3 con due sentenze: si chiude così un contenzioso che va avanti ormai da due anni, ovvero dal momento della disposizione di Agcom che ha sancito il diritto dei consumatori a poter scegliere l’apparecchio con cui accedere alla rete, senza intromissioni nella decisione da parte del fornitore del servizio.
Gli operatori possono ancora proseguire la battaglia presentando ricorso al Consiglio di Stato, ma non hanno ancora chiarito le loro intenzioni in merito.
Nei mesi scorsi, Fastweb e Vodafone si erano ritirati dal ricorso.
Agcom si aggiudica quindi un nuovo round, appoggiata dai consumatori e dai provider alternativi delle associazioni Aiip e Assoprovider, ribadendo il diritto degli utenti di scegliere liberamente i terminali di accesso ad Internet da postazione fissa.
Fissa al contempo specifici obblighi sugli operatori, finalizzati a garantire scelte consapevoli e informate ai consumatori finali.
La delibera Agcom, ora confermata dal Tar, specifica che, I fornitori di servizi di accesso ad Internet, entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente atto, limitatamente ai contratti in essere che prevedono l’utilizzo obbligatorio del terminale a titolo oneroso per l’utente finale:
- propongono all’utente la variazione senza oneri della propria offerta in una equivalente offerta commerciale che preveda la fornitura dell’apparecchiatura terminale a titolo gratuito o che non ne vincoli l’utilizzo attraverso l’imputazione di costi del bene o dei servizi correlati al terminale nella fatturazione;
- In alternativa, consentono all’utente finale di recedere dal contratto senza oneri diversi dalla mera restituzione del terminale, dandone adeguata informativa.
I consumatori non sono quindi tenuti a sostenere alcun costo di disdetta legato alla fornitura del modem da parte dell’operatore.
Non dovrebbero, inoltre, pagarlo anche in caso di mantenimento del servizio dell’operatore: un punto al quale gli operatori si erano già precedentemente adeguati.
Se il Tar non avesse confermato la delibera dell’Agcom, però, anche questo punto poteva essere soggetto a interpretazioni.
Il Tar ha accolto solo un’istanza tra quelle presentate dagli operatori: ovvero, l’utente non ha diritto a tenersi gratuitamente il modem dell’operatore dopo la disdetta. Deve restituirlo o pagarlo.
31 Gennaio 2020 · Giovanni Napoletano
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