Una società di recupero crediti può chiedere direttamente il pignoramento al datore di lavoro senza prima dotarsi di un decreto ingiuntivo?


Pignoramento stipendio, riscossione coattiva esattoriale, visite domiciliari e contatti telefonici indesiderati dell'agente di recupero crediti





Avendo vari debiti con banche e finanziarie, vengo contattata dopo mesi di silenzio da un agguerrito (e maleducato) operatore che mi dice che mi contatta prima di inviare decreto ingiuntivo all’Azienda nella quale lavoro, con il quale chiederà il pagamento direttamente al datore di lavoro di quanto da me dovuto.

Io gli rispondo che, secondo le mie informazioni il decreto ingiuntivo dev’essere autorizzato da un Giudice e solo dopo che il Giudice autorizzerà il prelevamento di un quinto dello stipendio, il datore di lavoro potrà trattenere la somma. Lui con fare minaccioso e arrogante mi ha fatto molte domande, voleva sapere se abbiamo una casa di proprietà, se il datore di lavoro è sempre lo stesso ecc.

Ora, io credo che stesse cercando di spaventarmi, infatti ha detto che mi avrebbe fatto chiamare dal consulente di zona per trovare un accordo sul pagamento. Mi dite se ciò che ha detto può essere vero? Cioè che il datore di lavoro può trattenere da subito dei soldi? Io vorrei pagare ma purtroppo non riesco a mettere da parte nulla, e purtroppo ogni tanto salto anche qualche rata del mutuo che cerco di recuperare con mille sacrifici. Mi sono abbastanza spaventata dal tono della persona al telefono.

Per ottenere un decreto ingiuntivo, il creditore cessionario (la società di recupero attualmente creditrice, per intenderci) deve presentare un ricorso al giudice territorialmente competente, allegando documentazione attestante la liquidità, la certezza e la esigibilità del credito vantato. In pratica, il creditore procedente deve produrre, in originale o in copia autenticata, il contratto di prestito sottoscritto dal debitore; il conteggio del debito iniziale, di quello residuo e degli interessi di mora applicati così come attestato da un estratto conto cronologico che deve riportare l’evoluzione temporale del piano di rimborso con le rate pagate, non pagate o pagate in ritardo, nonché dei tassi moratori applicati, dettagliati sin dal momento in cui il contratto di prestito è stato perfezionato; il contratto di cessione del credito; la ricevuta AR della comunicazione inoltrata al debitore di avvenuta cessione del credito; la ricevuta AR della raccomandata di messa in mora del debitore con l’intimazione ad adempiere.

Ora, per comprendere compiutamente i termini della questione, bisogna aggiungere che, nel 90% dei casi, l’unica documentazione in possesso della società di recupero crediti cessionaria è un semplice foglio di appunti sul quale sono riportati le generalità del debitore (compreso il numero di contatto telefonico), il numero del contratto di prestito concluso dal debitore con la finanziaria (o banca) cedente, l’importo del debito residuo calcolato a spanne o in altre misure approssimative.

Peraltro nulla di più potrebbe pretendere dal creditore cessionario (quello iniziale da cui il debitore ha ottenuto il prestito) chi compra un debito di 1000 pagando 10. Di qui, senza voler considerare la circostanza che, per procedere giudizialmente, il creditore deve comunque anticipare le spese legali, l’impossibilità (o l’inopportunità) per la società di recupero crediti di rivolgersi al giudice ed il disperato tentativo di intimidire il debitore minacciando quanto di meglio riesce a farneticare l’operatore di turno.

Ma, ammesso pure (e non concesso) che il creditore disponga delle pezze d’appoggio documentali che gli consentano di procedere giudizialmente attraverso la richiesta di un decreto ingiuntivo nei confronti del debitore inadempiente, e, ammesso anche che il giudice accolga il ricorso, il decreto ingiuntivo deve essere notificato al debitore che ha 40 giorni di tempo per presentare opposizione sulla base di motivi che potrebbero essere individuati dal suo legale di fiducia.

Una volta scaduti i termini senza che vi sia stata opposizione da parte del debitore, dunque, il decreto ingiuntivo diviene un documento che accerta, giudizialmente, che Caio è effettivamente debitore di Tizio per una certa, ben definita, somma (in altre parole che il credito, vantato da Tizio nei confronti di Caio, è certo, liquido ed esigibile).

Ma non è finita qui: a questo punto il creditore procedente deve notificare il precetto al debitore, intimandogli, entro un lasso di tempo tipicamente di 5 giorni, di pagare la somma accertata giudizialmente.

Solo se il debitore non adempie al precetto, il creditore potrà avviare azione esecutiva quale il pignoramento dello stipendio presso il datore di lavoro del debitore, ex articolo 612 del codice di procedura civile.

Il creditore deve, in sostanza, presentare un ulteriore ricorso al giudice per chiedere il pignoramento dello stipendio del debitore: si innesca, allora, una procedura (articolo 543 del codice di procedura civile) finalizzata ad acquisire informazioni dal datore di lavoro circa l’entità dello stipendio percepito dal debitore al netto delle ritenute di legge, nonché sull’esistenza di eventuali cessioni del quinto e/o pignoramenti pregressi ancora in corso.

La ratio della procedura che vede coinvolto nuovamente il giudice è presto spiegata: se lo stipendio del debitore è già gravato da un pignoramento per crediti di natura alimentare (a beneficio del coniuge separato, ad esempio), da un pignoramento per crediti di natura esattoriale e da cessioni del quinto che complessivamente determinano un prelievo mensile pari o superiore al 50% della retribuzione netta, nulla può essere concesso al creditore procedente per la soddisfazione del proprio credito; o, ancora, giusto per portare un altro esempio pratico: se il creditore procedente agisce per un credito di natura ordinaria (un prestito erogato da banche o finanziarie, per capirci) e sullo stipendio del debitore già insiste un pignoramento per debiti della medesima natura, il creditore deve attendere che venga prima soddisfatto il rimborso ottenuto da chi lo ha preceduto, prima di poter esigere la sua quota (20%) di stipendio.

Insomma, la strada del creditore, ed in particolare delle società di recupero crediti, per ottenere il pagamento di quanto preteso è irta di ostacoli e di imprevisti.

L’operatore di call center che ha contattato la nostra lettrice (a proposito, non bisogna mai essere eccessivamente tolleranti né dare troppo spazio agli invasivi interrogatori di queste persone) forse era convinto di dover recuperare un credito esattoriale (quelli per i quali agiva Equitalia fino al 30 giugno 2017, ora sostituita da Agenzia delle entrate-riscossione).

Infatti, l’articolo 72 bis del dpr 602/1973 (che si occupa di pignoramento dei crediti verso terzi di debitori della Pubblica Amministrazione) dispone che l’atto di pignoramento dello stipendio può contenere, in luogo della citazione di cui all’articolo 543 (finalizzata, come abbiamo visto, a verificare previamente la pignorabilità della retribuzione percepita dal debitore), l’ordine al datore di lavoro di pagare il credito direttamente al concessionario (Agenzia delle entrate-riscossione) fino a concorrenza del credito per cui si procede.

Esclusivamente per crediti esattoriali (vantati cioè dalla PA) laddove la cartella esattoriale funge sia da decreto ingiuntivo che da precetto, il concessionario della riscossione può imporre, direttamente al datore di lavoro del debitore, il prelievo di un decimo per importi in busta paga fino a 2.500 euro e in misura pari ad un settimo per importi in busta paga superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro (per i 5 mila euro in busta paga, e oltre, il prelievo è del 20%).

In questo caso viene praticamente invertito l’onere di avviare l’azione giudiziale: è, infatti, il debitore a dover ricorrere al giudice dell’esecuzione qualora il prelievo preteso, ed ottenuto, dal concessionario della riscossione dovesse condurre a violazioni di legge e, in particolare, dell’articolo 545 del codice di procedura civile (crediti impignorabili).

21 Agosto 2017 · Ludmilla Karadzic


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