Minimo vitale nel pignoramento della pensione – Per cortesia facciamo chiarezza

Minimo vitale, pignoramento pensione












Non ho ancora ben chiaro da quale base parte l’impignorabilità da parte della agenzia delle entrate per debiti fiscali con cartelle in notifica. Alcuni mi dicono che non possono pignorare partendo dall’importo della pensione minima (es. 900 euro mensili – 500 euro) totale pignorabile 400 euro da cui bisogna calcolare un quinto (80 euro). Altri calcolano il minimo vitale non pignorabile
calcolando la pensione minima + la metà (circa 700 euro)( es. 900 euro mensili-700 euro)totale pignorabile 200 euro di cui si calcola un quinto(40 euro). Altri invece calcolano un quinto diretto su 900 euro (- 180 euro). Sono debiti ADE. Per cortesia mi fate chiarezza?

L’articolo 545 del codice di procedura civile dispone, tra l’altro, che le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dallo stesso articolo del codice di procedura civile, nonché dalle speciali disposizioni di legge.

Da gennaio 2020, l’importo massimo dell’assegno sociale ammonta a 459,83 euro: la pensione potrà essere pignorata presso l’INPS, solo per l’importo eccedente 689,74 euro, dal momento che il minimo vitale è pari all’importo massimo dell’assegno sociale aumentato della metà. Il minimo vitale è, cioè, pari a 689,74 euro.

Quindi se la pensione (al netto delle trattenute fiscali ed al lordo di una eventuale rata finalizzata al rimborso di un prestito per cessione del quinto) è pari a mille euro, la quota prelevabile per pignoramento verso INPS, per debiti esattoriali ed ordinari, sarà data da 20/100 * (1000 – 689,74) euro = 62 euro circa.

Se vogliamo dirla in altro modo, al quinto della pensione di mille euro (200 euro) si toglie il quinto del minimo vitale (138 euro circa) e si arriva, così, ad un prelievo consentito di 62 euro circa.

Invece, le somme dovute a titolo di pensione, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate (pignoramento verso la banca) per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale (1.379,49 euro). Questo vale, tuttavia, quando c’è un pignoramento del conto corrente dove viene accreditata la pensione.

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30 Ottobre 2020 · Annapaola Ferri