Indennità per congedo di maternità facoltativo e trasferimento all’estero del nucleo familiare della beneficiaria

La fruizione del beneficio non è inficiata dal luogo di residenza estero della beneficiaria, una volta che l’indennità è stata concessa












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Ho chiesto la maternità facoltativa a partire da Novembre 2021 e fino a Marzo 2022 per necessità di trasferimento all’estero (Repubblica Ceca): avendo 3 figlie che si erano già trasferite ad agosto, ho potuto trasferirmi lì con loro definitivamente a Novembre e per questo motivo ho richiesto la maternità facoltativa residua che mi è stata evidentemente concessa. Una volta in Cechia, ho avviato le pratiche AIRE.
Mi sta sorgendo un dubbio enorme in merito alla territorialità del diritto alla maternità facoltativa però all’epoca la chiesi proprio perchè smettevo di lavorare per seguire mio marito e soprattutto le mie bambine e non mi sono fatta alcuna domanda sulla validità territoriale.

L’articolo 32 del Testo Unico (decreto legislativo 151/2001) in materia di sostegno alla maternità e alla paternità che disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di tutti i figli (naturali, adottivi e in affidamento), dispone che qualora il rapporto di lavoro in atto cessi all’inizio o durante il periodo di fruizione del congedo, il diritto all’indennità viene meno dal momento in cui è cessato il rapporto di lavoro. In alcun modo la fruizione del beneficio è inficiata dal luogo di una eventuale residenza all’estero della beneficiaria, una volta che l’indennità è stata concessa.

Evidentemente il vincolo di territorialità sussiste al momento della domanda, visto che il beneficio è condizionato da una soglia di ISEE del nucleo familiare di appartenenza, ISEE che non è possibile ottenere se il soggetto richiedente ed il figlio a cui è riferito il congedo richiesto risiede all’estero ed è iscritto all’AIRE.

Qualche criticità potrebbe derivare, esclusivamente, da una richiesta di congedo presentata con le tre figlie (già trasferitesi in Repubblica Ceca ad agosto) già iscritte all’AIRE e quindi sicuramente non più incluse nel nucleo familiare della richiedente indennità di maternità facoltativa.

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17 Marzo 2023 · Tullio Solinas

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