Indennità per congedo di maternità facoltativo e trasferimento all’estero del nucleo familiare della beneficiaria

La fruizione del beneficio non è inficiata dal luogo di residenza estero della beneficiaria, una volta che l’indennità è stata concessa


DOMANDA

Ho chiesto la maternità facoltativa a partire da Novembre 2021 e fino a Marzo 2022 per necessità di trasferimento all'estero (Repubblica Ceca): avendo 3 figlie che si erano già trasferite ad agosto, ho potuto trasferirmi lì con loro definitivamente a Novembre e per questo motivo ho richiesto la maternità facoltativa residua che mi è stata evidentemente concessa.


RISPOSTA

L'articolo 32 del Testo Unico (decreto legislativo 151/2001) in materia di sostegno alla maternità e alla paternità che disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di tutti i figli (naturali, adottivi e in affidamento), dispone che qualora il rapporto di lavoro in atto cessi all'inizio o durante il periodo di fruizione del congedo, il diritto all'indennità viene meno dal momento in cui è cessato il rapporto di lavoro.


17 Marzo 2023 - Tullio Solinas


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