Ho un figlio con la mia ex ragazza e non siamo coniugati: il giudice ha imposto il pagamento di 150 euro mensili ma il mio reddito e però a zero. I primi 2 mesi ho provveduto al pagamento dell’intero importo poi però mi sono trovato in una situazione economica disastrosa. Vivo con mia madre e lei percepisce il reddito di cittadinanza. Sto versando regolarmente 50 euro mensili perché di più non posso. Non ho un lavoro, non possiedo né automobili, né immobili. Il mio isee è pari a zero. A che rischi posso andare incontro? Faccio presente che nn ho mai visto mio figlio perché la mia ex ragazza ha ottenuto l affidamento esclusivo.
Giurisprudenza di merito e di legittimità hanno, sul tema, orientamenti contrastanti: nel maggio 2019 il tribunale di Bari ha stabilito che non commette reato il papà disoccupato che non versa l’assegno di mantenimento ai figli e alla moglie, se non ha mezzi sufficienti a garantire loro il minimo sostentamento.
Per contro, la Corte di cassazione con la sentenza 34952/2018 (fra le ultime) ha deciso che, in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, incombe sull’interessato l’onere di dimostrare l’impossibilità di adempiere alla relativa obbligazione: in mancanza, il genitore inadempiente all’obbligo di versare gli alimenti nella misura stabilita dal giudice può essere condannato per violazione degli obblighi di assistenza familiare ex articolo 570 del codice penale.
Quindi il consiglio è quello di evitare ad ogni costo una querela per violazione dell’articolo 570 del codice penale, sensibilizzando la controparte alle difficoltà economiche in cui versa e senza contare troppo sul fatto che la situazione di nullatenenza possa costituire una sorta di immunità penale.
6 Maggio 2020 · Marzia Ciunfrini
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