Mantenimento di un figlio minore che adesso vive in Croazia – Come costringere il padre italiano a far fronte ai propri obblighi?


Probabilmente ha sbagliato proprio in questo: non aver mai trascinato in Tribunale il padre del minore.





Con il mio ex compagno (italiano) ho avuto un figlio: pochi mesi dal parto ha deciso di buttarci fuori dalla casa e portare la sua amante. Essendo io cittadina croata, volevo tornare a casa e lui prontamente mi ha firmato l’autorizzazione per poter tornare con il bimbo. Da allora, viene malapena una volta ogni sei mesi a trovare il bimbo.

Ultima discussione che abbiamo avuto era che il suo avvocato gli ha detto che il viaggio che lui fa per venire a trovarlo potrebbe essere alternato tra me e lui e inoltre che le spese per gli spostamenti possono essere sostenute da entrambi i genitori in modo da averne una ripartizione equa.

I miei avvocati croati (secondo la legge croata) mi dicono che assolutamente non puo’ essere cosi’ poiche’ e’ lui che deve recarsi al posto di residenza di bambino e ha firmato autorizzazione. Vorrei sottolineare che lui ha scelto di andarsene via e ci ha buttati fuori dalla casa e che non ritengo sia giusto che io faccia eventualmente parte delle sue spese e subisca le conseguenze delle sue scelte.

Non siamo mai andati in tribunale e gli ho detto qualora volesse venire può venire a vederlo quante volte ne vuole. Per legge italiana devo sostenere le spese di spostamento del padre? Se dovesse farmi la causa in Italia, posso chiedere di spostare il caso in tribunale croato data la residenza del bambino (e mia)?

Probabilmente ha sbagliato proprio in questo: non aver mai trascinato in Tribunale il padre del minore.

Il Regolamento (CE) numero 2201/2003 del Consiglio Europeo (del 27 novembre 2003) relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale si applica tra gli Stati membri dell’Unione europea (ad eccezione della Danimarca).

Una decisione adottata dal giudice di uno Stato membro viene riconosciuta in un altro Stato membro senza che siano necessarie speciali procedure.

Potrà dunque chiedere ai suoi legali croati di tutelare, presso un Tribunale Croato, gli interessi del minore. Altro che discutere della questione marginale (e miserabile) delle spese di viaggio per le visite: il bambino ha diritto ad un assegno di mantenimento ed il padre ne é obbligato.

6 Dicembre 2016 · Marzia Ciunfrini


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