Mandato alla banca per il versamento dell’IRPEF dovuta tramite F24 » L’operazione non va a buon fine per errata compilazione del modulo – Ma la banca non mi ha comunicato nulla di specifico sull’esito negativo dell’operazione


Cartella esattoriale per crediti IRPEF, fisco tributi e contributi, risarcimento danni, versamento IRPEF con F24





Ho ricevuto una cartella esattoriale per omesso versamento dell’IRPEF dovuta in base alla dichiarazione dei redditi di qualche anno fa: controllando gli estratti conto del periodo mi sono accorta che in effetti non c’era mai stato il relativo addebito. Ho chiesto spiegazioni alla banca a cui a suo tempo avevo conferito il mandato con delega irrevocabile, la quale ha eccepito che il modulo F24 era incompleto per cui non era stato possibile portare a termine l’operazione.

Ora, effettivamente, avevo omesso di indicare alcuni dati obbligatori nell’F24: ma, mi chiedo e vi chiedo, la banca non aveva l’obbligo di comunicarmi l’esito negativo della transazione? Posso chiedere un risarcimento danni per le sanzioni a cui dovrò far fronte?

L’articolo 1708 del codice civile prescrive al mandatario il compimento di tutti gli atti necessari per l’assolvimento del compito e l’articolo 1710 del codice civile impone al mandatario di adempiere ai propri obblighi con la diligenza del buon padre di famiglia.

Inoltre, l’articolo 1176, comma 2, del codice civile, quanto alle obbligazioni inerenti lo svolgimento di un attività professionale, richiede la valutazione della diligenza con riguardo alla natura dell’attività esercitata, e quindi con riferimento al parametro della diligenza professionale; il secondo comma dell’articolo 1710, in particolare, obbliga il mandatario ad informare il mandante delle circostanze sopravvenute che incidono sul mandato; ai sensi dell’articolo 1856 del codice civile, la banca risponde secondo le regole del mandato quanto agli incarichi ricevuti dal correntista o da altro cliente.

E’ quindi evidente che la Banca mandataria avrebbe dovuto quantomeno informare il cliente della mancata esecuzione dell’operazione che le era stata affidata: non è sufficiente l’avvenuta annotazione nelle scritture contabili (e quindi nell’estratto di conto corrente recapitato al cliente) dello storno del pagamento.

Tale adempimento, infatti, è del tutto irrilevante ai fini degli obblighi di comunicazione gravanti sul mandatario, trattandosi evidentemente di operazione contabile che resta nella sfera interna del soggetto che la esegue, e non di comunicazione di carattere ricettizio (notifica della comunicazione con raccomandata AR il cui costo poteva essere addebitato al cliente.

Così si sono espressi, su analoga vicenda, i giudici della Corte di cassazione con la sentenza 20640/2019: sussistono, dunque, ragionevoli presupposti per poter inoltrare alla banca richiesta di risarcimento danni da far valere, in caso di diniego, innanzi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) o all’Autorità Giudiziaria Ordinaria (AGO).

14 Agosto 2019 · Simone di Saintjust


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