L’ufficiale giudiziario può chiudere un pignoramento come infruttuoso in base a documenti esibiti dal debitore?


Pignoramento presso residenza debitore e presunzione legale di proprietà – problematiche e possibili precauzioni





Ho vinto una causa contro il mio ex datore di lavoro e non volendo saldare il conto, abbiamo proceduto a pignorare i beni della sua società.

Purtroppo il pignoramento è stato chiuso dando un esito negativo, in quanto il mio datore di lavoro ha riferito all’ufficiale giudiziario di aver venduto i suoi beni mobili ad un altra società con regolare fattura! Quindi l’ ufficiale giudiziario chiude la pratica e se ne va. Leggendo il verbale scopro che la società a cui ha venduto i beni è stata costituita 11 giorni dopo la data dell ingiunzione di pagamento e la società è del mio datore di lavoro! Ma l ufficiale giudiziario ha fatto il suo dovere? O doveva procedere comunque al pignoramento? Se vengono a pignorare a casa mia posso dire tranquillamente che ho venduto tutto a mia sorella! Tanto la fattura non è stata richiesta ad un s.r.l. figuriamoci a me.

Nel “pignoramento mobiliare” presso il debitore opera una “presunzione legale di appartenenza (o proprieta’)” dei beni mobili presenti nella sua “casa” (o azienda o altro luogo a lui appartenente).

Al di fuori delle ipotesi previste dalla legge (impignorabilità di alcuni beni indicati dall’articolo 514 del codice di procedura civile), ipotizzare che l’ufficiale giudiziario abbia la possibilita’ di valutare l titoli giuridici idonei a giustificare l’eventuale appartenenza a terzi dei beni da sottoporre a pignoramento costituisce un’eventualita’ del tutto estranea al sistema delineato dal codice di procedura civile e dalle norme speciali.

Dunque, l’attivita’ dell’ufficiale giudiziario e’ meramente esecutiva e non puo’ mai ammettersi che egli abbia il potere discrezionale di decidere autonomamente di rifiutarsi di procedere al pignoramento mobiliare dei beni che si trovano nella casa del debitore, nella sua e negli altri luoghi a lui appartenenti.

Insomma, l’ufficiale giudiziario, alla luce della sentenza della Corte di Cassazione numero 23625 del 20 dicembre 2012, non puo’ comunque esimersi dal procedere al pignoramento. Al proprietario dei beni pignorati resta la possibilita’ di ricorrere allo strumento processuale dell’opposizione del terzo all’esecuzione per mostrare al giudice la documentazione attestante l’effettiva proprietà dei beni pignorati ed ottenere, eventualmente, la loro liberazione.

15 Settembre 2015 · Loredana Pavolini


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