Quota residua pignorata






Desidererei sapere, se dovesse essere varato il decreto fiscale Monti, quale quota residua potrà essere pignorata oltre 1/10 come da riforma (es. equitalia 1/10 + banche ???)

Il decreto legge per la semplificazione degli adempimenti fiscali (approvato il 25 febbraio 2012) introduce un limite di pignorabilità presso terzi per stipendi, salari, pensioni o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego parzialmente derogando, per la riscossione a mezzo ruolo, alle previsioni del codice di procedura civile in materia. Segnatamente, mutuando il sistema operante in Francia, con le norme in esame, si prevedono, per importi fino a cinquemila euro, limiti di pignorabilità più bassi di quelli previsti dal codice civile.

Così il pignoramento dello stipendio, secondo quanto stabilito dal decreto, non sarà più «fisso» e pari a un quinto dell’ assegno netto mensile percepito come retribuzione o pensione, ma sarà variabile in funzione dell’ ammontare dello stipendio.

In particolare lo stipendio o la pensione del debitore subiranno un prelievo mensile nella misura di:

  •  1/10 nel caso in cui l’importo mensile percepito dal debitore sia minore di 2.500 euro
  •  1/7 nel caso in cui l’importo mensile percepito dal debitore sia compreso fra 2.500 e 5.000 euro
  •  1/5 nel caso in cui l’importo mensile percepito dal debitore vada oltre i 5.000 euro.

Va ricordato che l’attuale legislazione consente all’agente della riscossione (Equitalia) di procedere al pignoramento del credito vantato vantato dal debitore verso soggetti terzi, attraverso una procedura notevolmente accelerata rispetto a quella ordinaria (debiti con banche, finanziarie e privati).

Mentre il creditore ordinario deve rivolgersi al giudice per ottenere un decreto ingiuntivo per poi procedere al pignoramento, le società di Equitalia possono inoltrare un ordine di pagamento diretto nei confronti del terzo (datore di lavoro, Inps). Per individuare l’entità del credito vantato dal debitore e stabilire la quota pignorata di stipendio o pensione con cui ottenere l’escussione forzata del debito iscritto a ruolo, Equitalia può rivolgere direttamente al terzo una richiesta di dichiarazione stragiudiziale, in cui devono essere  indicati eventuali pignoramenti, cessioni del quinto e prestiti delega che già insistono sullo stipendio o sulla pensione del debitore esecutato.

Nella procedura ordinaria, invece, il terzo viene sentito dal giudice. Sulla scorta della dichiarazione resa dal terzo viene calcolata da Equitalia stessa  (e non dal giudice, come avviene per debiti con banche, finanziarie e privati) la quota pignorabile compatibile con le leggi vigenti. Quindi Equitalia notificata, sia al terzo che al debitore escusso,  l’ordine di pagamento coattivo.  Solo in questa fase, se il debitore ritiene violate le regole sulla pignorabilità del proprio stipendio o pensione, può essere presentata opposizione al giudice per le esecuzioni.

Evidentemente, in considerazione della diffusione di questa procedura esattoriale, il provvedimento governativo interviene nel tentativo di mitigarne gli effetti sulla liquidità disponibile del debitore.

Il pignoramento di stipendi e pensioni dopo il Decreto Fiscale Monti

Tutto il residuo quadro normativo, in materia di pignoramento presso terzi di stipendi e pensioni, resta immutato.

Per affrontare compiutamente la questione, conviene innanzitutto procedere subito per esclusione e dire che i crediti di cui al secondo comma dell’articolo 545 del codice di procedura civile (sussidi di povertà, maternità, malattia o funerali) sono assolutamente impignorabili.

Tutti i crediti del debitore diversi da quelli appena menzionati, sono pignorabili seppure con limiti e modalità specifiche.

La regola generale è quella della piena ed integrale pignorabilità di ogni credito del debitore, in conformità al principio espresso dall’articolo 2740 del codice civile, fatte salve le eccezioni espressamente previste dalla legge.

Ne consegue che i casi di impignorabilità, o di limitata pignorabilità, di taluni crediti del debitore, sono eccezionali, e dunque le relative ipotesi previste dalla legge hanno carattere tassativo, e non sono suscettibili di interpretazione.

Debiti per alimenti dovuti in seguito a separazione legale

Costituiscono debiti alimentari gli assegni periodici da corrispondere al coniuge in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento o annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio così come indicato nel provvedimento dell’autorità giudiziaria. Nel debito alimentare devono essere considerati anche gli assegni destinati al mantenimento dei figli.

Debiti speciali o qualificati

  1. debiti verso lo Stato e verso gli altri enti e la pubblica amministrazione in genere, aziende e società private, derivanti dal rapporto di impiego o di lavoro;
  2. debiti derivanti da indebite prestazioni percepite a carico di forme di previdenza gestite dall’INPS;
  3. debiti derivanti da omissioni contributive nei confronti dell’INPS;
  4. debiti per tributi dovuti allo Stato, alle province ed ai comuni, facenti carico, fin dall’origine, all’impiegato o salariato (dunque non ereditati).

Debiti ordinari o non qualificati

Tutti i debiti che non sono stati classificati come alimentari o speciali. In pratica debiti contratti verso banche, finanziarie e privati.

Regole di pignorabilità

Fermo restando i principi secondo i quali:

  1. la quota pignorata non può superare la metà del credito al netto delle ritenute (sia esso alimentare, da lavoro dipendente o da pensione);
  2. nel caso di cessioni e/o deleghe preesistenti alla notifica del pignoramento la quota pignorata non può eccedere la differenza fra metà dello stipendio/pensione al netto delle ritenute e l’importo già ceduto.

Valgono le seguenti regole:

  1. i crediti dal lavoro dipendente e da pensione possono essere pignorati per debiti alimentari entro la misura di un terzo;
  2. i crediti da lavoro dipendente e da pensione possono essere pignorati per debiti speciali nella misura di un quinto se l’importo mensile percepito dal debitore è superiore a 5 mila euro. Non è necessaria la preventiva autorizzazione del giudice (pignoramento esattoriale);
  3. i crediti da lavoro dipendente e da pensione possono essere pignorati per debiti speciali nella misura di un settimo se l’importo mensile percepito dal debitore è compreso fra 2.500 e 5 mila euro. Non è necessaria la preventiva autorizzazione del giudice (pignoramento esattoriale);
  4. i crediti da lavoro dipendente e da pensione possono essere pignorati per debiti speciali nella misura di un decimo se l’importo mensile percepito dal debitore è inferiore a 2.500 euro. Non è necessaria la preventiva autorizzazione del giudice (pignoramento esattoriale);
  5. i crediti da lavoro dipendente possono essere pignorati per debiti ordinari nella misura di un quinto;
  6. i crediti alimentari possono essere pignorati solo per debiti alimentari. E’ necessaria la preventiva autorizzazione del presidente del tribunale competente. Il decreto di autorizzazione al pignoramento dei crediti alimentari deve stabilire anche il quantum (che non può comunque eccedere la metà del credito alimentare);
  7. i crediti da pensione possono essere pignorati per debiti ordinari nella misura di un quinto Ma deve essere garantito al pensionato un residuo, al netto della quota pignorata, non inferiore al minimo vitale.  La ratio di questa trattamento particolare riservato ai crediti da pensione a fronte di debiti ordinari risponde ad un criterio di ragionevolezza.  Infatti, sebbene l’interesse pubblico a che il pensionato goda di un trattamento adeguato alle esigenze di vita comporti e debba comportare una compressione del diritto dei creditori nel soddisfare le giuste pretese  sulla pensione, tale compressione non può essere totale e indiscriminata. Essa deve assicurare al pensionato  i mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita e, contemporaneamente, non imporre ai terzi creditori un sacrificio delle loro ragioni creditorie oltre questo limite. Consegue allora che – per debiti ordinari – la pensione è pignorabile, nei limiti di un quinto, per la parte eccedente quanto necessario ad assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita (minimo vitale),

A quanto ammonta l’importo “minimo vitale”?

Attualmente l’importo riconosciuto da alcuni giudici si aggira intorno ai 460 euro mensili. In pratica si prende a riferimento il trattamento minimo pensionistico.  Il trattamento minimo è un’integrazione che lo Stato, tramite l’Inps, corrisponde al pensionato quando la pensione, che deriva dal calcolo dei contributi, è di importo inferiore a quello che viene considerato il “minimo vitale”.  In tal caso l’importo della pensione viene aumentato (integrato) fino a raggiungere la cifra stabilita, di anno in anno, dalla legge.

Riferimenti normativi

L’espropriazione presso terzi è disciplinata dal codice di procedura civile, nel suo aspetto particolare, dagli articoli dal 543 al 554. Altre norme (quelle di cui agli articoli 75, 76 e 77 del D.P.R. 29 settembre 1973 numero 502), disciplinano l’espropriazione esattoriale presso terzi.

La pignorabilità dei crediti da lavoro dei dipendenti pubblici e privati è stata, però, letteralmente sconvolta e tracciata dai ripetuti interventi della Corte costituzionale alle cui sentenze si rimanda.

Da ultimo, a modificare il quadro normativo per i crediti speciali è intervenuto il decreto di semplificazione fiscale varato dal governo Monti lo scorso 25 febbraio.

29 Febbraio 2012 · Patrizio Oliva


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