Limiti di pignoramento del conto corrente su cui viene accreditata la pensione del debitore


Il pensionato può indirettamente prelevare fino a tre volte l’importo massimo dell’assegno sociale (circa 1.510 euro) dell’ultima pensione accreditata





Ho letto che la pensione non può essere pignorata se è inferiore o uguale a 1000 euro, può essere essere pignorata solo la parte eccedente i 1000 euro: tale norma è valida anche per il pignoramento del conto corrente o è diverso? Faccio un esempio se la mia pensione è pari a euro 1480 euro quando mi posso pignorare sul conto corrente dove viene accreditata la pensione?

E’ opportuno, forse, qui ricordare che le regole di pignoramento della pensione presso INPS e del conto corrente su cui affluisce la pensione presso la banca o Poste Italiane, sono del tutto diverse.

Il giudice può assegnare al creditore procedente tutto il saldo disponibile nel conto corrente alla data di notifica del pignoramento al terzo presso il quale l’intestatario debitore detiene il rapporto (istituto di credito o Poste Italiane) o, più correttamente, alla data in cui il terzo rende la dichiarazione di cui all’articolo 547 del codice di procedura civile.

Fino alla data dell’udienza di assegnazione del giudice, non sarà più possibile, per il cointestatario, disporre – online o allo sportello – dei fondi disponibili in conto corrente.

Il pensionato, tuttavia, rivolgendosi ad un funzionario dell’istituto di credito (o di Posta Italiane) può prelevare fino a tre volte l’importo massimo dell’assegno sociale (circa 1.510 euro alla data in cui scriviamo) dell’ultima pensione accreditata. Nella fattispecie il pensionato potrà prelevare l’intera pensione.

Fino all’udienza di assegnazione giudiziale, eventuali bonifici, ad esclusione degli accrediti di pensione del debitore) verranno acquisiti e andranno ad accrescere l’importo assegnabile al creditore procedente.

Qualora dopo la notifica del pignoramento al terzo (la banca o Poste Italiane) e prima del decreto giudiziale di assegnazione al creditore, venissero accreditati sul conto corrente cointestato altri ratei di pensione, questi verrebbero decurtati come se il pignoramento fosse stato eseguito presso l’INPS e cioè con una trattenuta del 20% della pensione accreditata eccedente il minimo vitale (circa 1007 euro ad oggi). Nella fattispecie per ogni accredito di pensione, cica 100 euro verrebbero assegnati al creditore procedente per ogni rateo di pensione accreditato.

Al debitore pensionato in odore di pignoramento, si consiglia di non accumulare eventuali risparmi sul conto corrente detenuto per l’accredito della pensione.

14 Aprile 2023 · Patrizio Oliva


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