Lavoratore privato: il 18 aprile 2019 venivo assunto con contratto a tempo determinato a causale subordinato tempo pieno scadenza contratto 18 ottobre. A luglio inizio un lungo periodo di malattia per il quale richiedo visita medica aziendale, in quanto l'ortopedico asl mi prescrive delle solette ortopediche. Il medico aziendale il 26 settembre verbalizza che sono idoneo alla mansione, ma con limitazioni temporanee di 3 mesi, vietandomi lunghi turni in piedi e l'utilizzo dell'auto. Mando una raccomandata con avviso di ricevimento all'azienda dove chiedo di poter essere assegnato per tre mesi, a servizi più ridotti e anche a stipendio ridotto. Vi chiedo: se l'azienda (nonostante questa relazione medica) e la mia raccomandata non mi rinnovasse il contratto dopo il 18 ottobre prossimo e nel frattempo ignorasse la relazione medica, alla luce delle nuove norme sul lavoro, potrei chiedere un risarcimento danni? ...
Licenziamento illegittimo » Quantificazione del risarcimento danni al lavoratore
Accertato il licenziamento illegittimo, come stabilire quanto è dovuto al lavoratore? La sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di quanto dovuto al lavoratore, a seguito dell'accertamento della illegittimità del licenziamento, costituisce valido titolo esecutivo che non richiede ulteriori interventi del giudice per la quantificazione del credito, sicché la reintegrazione e la condanna al pagamento di un determinato numero di mensilità oppure delle retribuzioni dovutegli in virtù del rapporto non può chiedere in separato giudizio che tale condanna sia espressa in termini monetari più precisi. In questi casi, il requisito della liquidità è sufficiente a determinare il credito attraverso un calcolo aritmetico sulla base di elementi certi e positivi contenuti tutti nel titolo fatto valere, da identificarsi nei dati, assunti dal giudice come certi oggettivamente, già determinati quantitativamente, perché così presupposti dalle parti e pertanto acquisiti al processo, e non da elementi esterni ancorché presenti nel processo che ...
Il giustificato motivo oggettivo alla base del licenziamento del lavoratore deve essere valutato sulla base degli elementi di fatto esistenti al momento della comunicazione del recesso, la cui motivazione deve trovare fondamento in circostanze realmente esistenti, con la precisazione che nella nozione di giustificato motivo oggettivo di licenziamento è riconducibile anche l'ipotesi del riassetto organizzativo dell'azienda attuato al fine di una più economica gestione di essa e deciso dall'imprenditore non semplicemente per un incremento del profitto, ma per far fronte a sfavorevoli situazioni, non meramente contingenti, influenti in modo decisivo sulla normale attività produttiva, imponendo una effettiva necessità di riduzione dei costi. Ne consegue che, seppure i criteri di gestione dell'impresa restano riservati al datore di lavoro, in quanto espressione della libertà di iniziativa economica, compete pur sempre al giudice il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore. Nel caso specifico esaminato dalla Corte di cassazione (sentenza 20534/15), il ...