Licenziamento del disabile – Illegittimo se il lavoratore era stato assunto in base alle norme che regolano il diritto al lavoro dei disabili (legge 68/1999)


Agevolazioni per disabili, lavoro e diritti, licenziamento collettivo, licenziamento per giustificato motivo oggettivo





Sono un disabile assunto ex legge 68/1999 con contratto di lavoro a tempo indeterminato: l’azienda datrice di lavoro, nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo mi ha comunicato la rescissione del contratto di lavoro.

In sede di conciliazione l’azienda ha eccepito che il licenziamento era imputabile all’applicazione dei criteri di scelta pattuiti con le organizzazioni sindacali e non ad una volontà aziendale di colpire un lavoratore svantaggiato: mi ha proposto il pagamento di una sorta di indennità di buonuscita pari a 12 mensilità dell’ultima retribuzione.

Il mio avvocato mi consiglia di non accettare e di portare l’azienda innanzi al giudice del lavoro per chiedere la reintegrazione del contratto di lavoro. Voi cosa suggerite?

Il suggerimento è assolutamente quello di seguire le corrette indicazioni del suo avvocato se, come ipotizzabile, i lavoratori impiegati dall’azienda, dopo il licenziamento collettivo, viola la quota di riserva, prevista dall’articolo 3 della legge 68/1999: infatti, l’articolo 3 (assunzioni obbligatorie e quote di riserva) della legge 68/1999 (norme per il diritto al lavoro dei disabili) prevede che i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie classificate come disabili (di cui all’articolo 1 della medesima legge) nella seguente misura:

  1. sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano piu’ di 50 dipendenti;
  2. due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
  3. un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.

L’articolo 10, comma 4 della legge 98/1999, stabilisce, poi, che il recesso dal contratto di lavoro, ovvero il licenziamento per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, esercitato nei confronti del lavoratore occupato obbligatoriamente, sono annullabili qualora, nel momento della cessazione del rapporto, il numero dei rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente sia inferiore alla quota di riserva prevista all’articolo 3 della presente legge ed appena sopra indicata.

Sulla questione si è anche recentemente espressa, in tal senso, la Corte di cassazione con la sentenza 26029/2019.

17 Ottobre 2019 · Tullio Solinas


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