Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal Testo Unico sull’Immigrazione (TUI) e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto.
In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di sessanta giorni, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l’attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell’Autorità di pubblica sicurezza
E’ quanto dispone l’articolo 5 ai comma 9 e 9 bis del Testo Unico sull’Immigrazione (TUI) secondo il quale è espressamente consentita la possibilità di svolgere temporaneamente attività lavorativa in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno: pertanto, il permesso di soggiorno provvisorio è un permesso che, comunque, abilita l’intestatario ad erogare una prestazione di lavoro.
Al fine di fruire del Libretto di Famiglia sia l’utilizzatore che il prestatore devono accedere e registrarsi a un’apposita piattaforma informatica INPS tramite il servizio online dedicato: tale strumento – unitamente al nuovo Contratto di prestazione occasionale ha ripristinato di fatto gli abrogati voucher. La persona fisica che eroga la prestazione non deve esercitare attività professionale o d’impresa.
Il Libretto Famiglia può essere utilizzato, esclusivamente, per compensare le seguenti prestazioni:
– piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
– assistenza domiciliare a bambini, persone anziane, ammalate o con disabilità;
– insegnamento privato supplementare;
– attività di stewarding (assistenza nello stadio).
Le prestazioni di lavoro occasionale tramite il Libretto Famiglia prevedono – in riferimento all’attività lavorativa svolta nel corso di un anno civile (dal 1° gennaio al 31 dicembre) – i seguenti limiti economici:
– per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
– per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro;
– per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro e comunque non più di 280 ore lavorative;
– per ciascun prestatore, per le attività di stewarding, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore, a compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro.
Non possono prestare lavoro occasionale i soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.).
4 Maggio 2024 · Tullio Solinas