Legge sovraindebitamento 3/2012 (salva suicidi) e piano del consumatore per un dipendente statale già pignorato per soddisfare crediti di natura alimentare ed ordinaria






Vi contatto per avere info sulla legge salva suicidi: Premetto che sono un dipendente pubblico, il mio stipendio è già pignorato per 2/5 sia per mancato versamento alimenti e sia per debiti con banca. Ad oggi ho circa 100 mila euro di debiti con banche e finanziarie.

Non posseggo beni immobili vivo in affitto. Posso utilizzare la legge del 2012 per ridurre i debiti e trovare qualche soluzione per poterli pagare negli anni? Purtroppo posso solo con il mio stipendio. La legge del 2012 può aiutarmi?

Prima di rispondere nel merito, va ricordato al nostro interlocutore, che se sulla busta paga già grava un pignoramento con la banca (creditore ordinario), successivi prelievi a fronte di altri pignoramenti sullo stesso stipendio azionati da ulteriori creditori ordinari (banche, privati e finanziarie) potranno essere effettuati solo al completamento del piano di rientro coattivo accordato dal giudice al primo creditore procedente.

In sostanza, ai sensi dell’articolo 545 del codice di procedura civile, la quota complessiva dello stipendio del debitore destinato a soddisfare il rimborso di crediti ordinari non può mai superare la quota del 20% della retribuzione al netto di oneri fiscali e contributivi nonchè al lordo di precedenti trattenute per azioni esecutive subite e per cessioni volontarie del quinto concesse, anche in presenza di più pignoramenti concorrenti. Il che significa che lei ha già destinato quanto è sufficiente al rimborso di tutti i suoi creditori ordinari: la sua busta paga non potrà subire ulteriori decurtazioni per un tempo indefinito (ma questo è un problema del creditore che intende procedere giudizialmente).

Comunque, se intende pagare tutti i creditori – ad esempio, per evitare di lasciare debiti ai suoi eredi – con un piano del consumatore sostenibile ex legge 3/2012 e compatibile con le esigenze primarie di sopravvivenza, può rivolgersi direttamente all’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento presente sul territorio in cui vive e/o lavora, individuandolo negli elenchi ufficiali degli organismi abilitati a gestire la composizione delle crisi da sovraindebitamento, predisposto dal Ministero della Giustizia (questo il link).

21 Novembre 2019 · Giorgio Martini





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