Legge di stabilità e cancellazione Cartelle Esattoriali non superiori a 300 Euro


Condono sanatoria rottamazione definizione agevolata delle cartelle esattoriali





In risposta alle note apparse oggi sull’oggetto in questo sito in cui si riporta che la legge di stabilità prevede la cancellazione della cartelle esattoriali inferiori o pari a 300 euro, ritengo che bisogna essere molto prudenti nel dare certe notizie; per il motivo che recentemente prima della pubblicazione della legge si è molto scritto su questo argomento per avere certezza che la legge prevedesse questa cancellazione.

Trovai su Internet varie risposte al mio quesito e tutte sottolineavano che tale cancellazione non era stata recepita dalla legge. Infatti non se ne parlò più.

Gradirei dal redattore delle note suddette qualche chiarimento al riguardo perché leggendo il comma 688 ed altri non si riesce a capire granché a meno che non si sia giurista.

Il comma 688 dell’articolo unico della legge di stabilità 2015 impone che le quote inesigibili, iscritte a ruolo, devono essere assoggettate al controllo di cui agli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (nella versione aggiornata proprio dai commi 682 e 683 della stessa legge di stabilità 2015). Le quote inesigibili, di valore inferiore o pari a 300 euro non devono, invece, essere assoggettate al controllo.

Cosa dicono agli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, rivisti anch’essi dalla legge di stabilità 2015 (ovvero con testo consolidato)?

In pratica questo: ai fini del discarico delle quote iscritte a ruolo, il concessionario trasmette, anche in via telematica, all’ente creditore, una comunicazione di inesigibilità. Tale comunicazione viene redatta e trasmessa entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo (data di esecutività del ruolo e non data di notifica della cartella esattoriale, ndr). La comunicazione e’ trasmessa anche se, alla scadenza di tale termine, le quote sono interessate da procedure esecutive o cautelari avviate o da contenzioso pendente.

L’ente creditore, qualora nell’esercizio della propria attività istituzionale individui, successivamente al discarico, l’esistenza di significativi elementi reddituali o patrimoniali riferibili agli stessi debitori, può, a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale, sulla base di valutazioni di economicità e delle esigenze operative, riaffidare in riscossione le somme, comunicando all’agente della riscossione i nuovi beni da sottoporre a esecuzione, ovvero le azioni cautelari o esecutive da intraprendere.

Ne consegue che: se c’è un credito inesigibile (non ancora riscosso e non escutibile per mancanza di beni del debitore da assoggettare ad azione esecutiva) iscritto a ruolo, il concessionario della riscossione, decorsi tre anni dalla data in cui gli è stata affidata (senza successo) la riscossione del credito, deve trasmettere all’ente creditore una comunicazione di inesigibilità. Per crediti superiori a 300 euro, se l’ente creditore individua beni del debitore su cui avviare ulteriore azione esecutiva, riaffida le somme in riscossione al Concessionario (indicando anche i beni da pignorare, ipotecare, sottoporre a fermo amministrativo).

Per crediti inferiori o pari a 300 euro, l’ente creditore è dispensato dagli ulteriori controlli, ed il credito inesigibile viene in sostanza condonato (visto che il concessionario della riscossione non riceverà più quel credito in affidamento).

29 Gennaio 2015 · Carla Benvenuto


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