Legge per la composizione delle crisi da sovraidebitamento


Legge salva suicidi, sovraindebitamento e legge per la composizione delle crisi da sovraindebitamento (salva suicidi) - esdebitazione o esdebitamento





Avrei bisogno di un chiarimento a proposito della legge 3 del 2012 (legge per la composizione delle crisi da sovraidebitamento): io pago 900 euro mensili per il mutuo della banca. Sempre pagato puntualmente anche a costo di rimanere senza cibo, per la legge numero 3 del 2012 potrei chiedere alla banca una diminuzione della rata poichè non mi è più possibile pagarla per intero? Perderei la casa in questo caso? Quale è la prassi per poter avviare questa procedura? Premetto che ho chiesto una rinegoziazione ma mi è stata rifiutata.

La legge, oggi, offre a tutti i debitori (interessati da una situazione di sovraindebitamento, cioè di un perdurante e persistente squilibrio tra esposizione debitoria e patrimonio, congiunta ad una manifesta incapacità di rimborsare, con il proprio reddito, i debiti accumulati) l’opportunita’ di sottoporre al giudice un piano di risanamento (ristrutturazione) del debito.

L’approvazione ed il rispetto del piano di ristrutturazione comportano il rimborso parziale dei debiti (nei limiti del possibile in rapporto al patrimonio e ai redditi del debitore) nonché la liberazione dai debiti residui non rimborsati.

La proposta di ristrutturazione del debito consiste nell’elaborazione di un piano di rientro che preveda la liquidazione del patrimonio del debitore e la distribuzione del ricavato ai creditori.

E, dunque, procediamo con i chiarimenti. Innanzitutto, da quanto premesso, emerge che la procedura non è finalizzata ad ottenere una sospensione del pagamento delle rate del mutuo. Beneficio che può essere conseguito solo a fronte di specifici eventi che hanno interessato il debitore e la propria famiglia. Allo scopo può essere consultata, se di interesse, questa sezione.

A cosa può servire, allora, la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento?

Immaginiamo che lei non riesca a pagare le rate del mutuo e che la banca inneschi, di conseguenza, un’azione esecutiva nei suoi confronti, finalizzata all’espropriazione della casa attraverso la vendita all’asta.

Potrebbe accadere (dipende dal capitale residuo, dal valore commerciale dell’immobile, dalle condizioni di trasparenza e libertà dell’offerta nel corso della vendita all’asta) che il ricavato non riesca a coprire il debito. In questa evenienza lei, pur privata della casa, rimarrebbe debitrice della banca che ha concesso il mutuo.

L’aver proposto, per tempo, un piano di ristrutturazione del debito omologato dal giudice, ai sensi della legge di composizione delle crisi da sovraindebitamento, potrebbe comportare il notevole vantaggio di ottenere l’esdebitazione, ovvero l’azzeramento del debito che dovesse residuare dalla procedura di espropriazione.

C’è dunque l’esigenza di valutare la convenienza economica di una tale opportunità. Potrà decidere consultando esperti e consulenti che certamente troverà presso una delle associazioni di consumatori presente sul territorio in cui lei vive a cui non le resta che affidarsi.

1 Marzo 2015 · Carla Benvenuto


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