Legge 3/2012 (salva suicidi) – Come funziona il piano del consumatore?









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A proposito della Vostra risposta precedente, vorrei chiedere: Quindi i debiti che sto regolarmente pagando cioè mutuo, cessione del quinto e prestito delega, non possono essere inseriti nella richiesta di ristrutturazione del debito? Vi chiedo ciò in quanto tra tutti e tre questi finanziamenti io pago circa 850 euro e, mi rimangono al mese circa 800 euro netti, per cui non potrei sostenere altre rate, tant’è che ho dovuto interrompere gli altri pagamenti perché non mi restava niente al mese per vivere. Io pensavo che sarebbero potuti rientrare tutti i debiti e avere un’unica rata di circa 850 euro (quanto ciò che pago ora) che potesse comprenderli tutti. Se la situazione fosse questa, è inutile che mi rivolga a un professionista (mi hanno chiesto 200 euro all’ordine dei commercialisti solo per avere informazioni). In questo modo non avrei altro per poter pagare se non la casa ipotecata, che se ho ben capito potrebbe essere venduta all’asta e finirei con la mia famiglia in mezzo alla strada!! Scusate ma allora che razza di legge salva suicidi è, se può offrire una soluzione solo a chi ha beni da vendere o soldi per pagare? Grazie mille per la Vostra risposta

La legge 3/2012 per la composizione delle crisi da sovraindebitamento, ed in particolare l’opzione che prevede l’accordo con i creditori detentori di almeno il 60% dell’esposizione debitoria è quella illustrata, per sommi capi, nella risposta precedente. Il punto focale ruota intorno al concetto che i creditori che non partecipano alla sottoscrizione dell’accordo, e che a tale accordo sono comunque vincolati, possono opporsi all’omologazione dell’accordo stesso se dimostrano al giudice che l’alienazione dei beni di proprietà del debitore consentirebbe di soddisfare le loro pretese in termini più vantaggiosi e rapidi della proposta omologanda. Questo punto (la perdita della casa di proprietà) non è, tuttavia, una condizione necessaria al raggiungimento ed all’omologazione dell’accordo con i creditori, ma rappresenta senza dubbio un aspetto focale della questione. Peraltro se i suoi debiti fossero risultati superiori al valore della casa, con la liquidazione del patrimonio, avrebbe potuto puntare ad ottenere l’esdebitazione, ovvero l”azzeramento del debito residuo, che non è poco.

Per quanto attiene, invece, la cessione del quinto ed il prestito delega, si tratta di rapporti trilaterali in cui il datore di lavoro è obbligato a corrispondere le rate mensili ed i creditori sono garantiti da un eventuale inadempimento del debitore, almeno fino a quando questi mantiene il proprio impiego: ora, teoricamente, anche queste partite potrebbero essere incluse nell’accordo, ma, sempre per la stessa ratio innanzi illustrata, un nuovo accordo per il cessionario del quinto e per chi ha erogato il prestito delega, non potrebbero prevedere condizioni peggiorative in quanto a importo mensile e durata del piano di rimborso.

Esiste, poi, una strada alternativa percorribile dal debitore nell’ambito della legge per la composizione delle crisi da sovraindebitamento: si tratta del piano del consumatore. Nel piano del consumatore, aspetto fondamentale che lo distingue dall’accordo con i creditori, è il giudice a stabilire tempi e modalità di rimborso (importo mensile) per i crediti divenuti ormai inesigibili, attraverso un contraddittorio con il debitore e senza la preventiva fase di approccio con i creditori eventualmente disponibili ad una intesa. Tuttavia, bisogna convincere il giudice che il debitore è sovraindebitato, ma incolpevole; che i debiti sono stati accumulati per far fronte ad esigenze gravi, sopravvenienti e non riconducibili a spese voluttuarie. Per i debitori non fallibili, queste cause possono essere rappresentate anche da imprevisti che hanno riguardato la propria attività autonoma imprenditoriale. In pratica viene di solito richiesta l’esibizione degli estratti conto del debitore relativi agli ultimi dieci anni per verificare che i debiti, solo per fare un esempio, si sono formati a causa di malattie, interventi chirurgici, assistenza sanitaria per uno o più membri della famiglia, per motivi di studio dei figli, per risarcimenti dovuti a responsabilità civile di uno dei componenti il nucleo familiare, per mutamenti improvvisi, esogeni e/o eterodiretti, del mercato, eccetera. Nella sua situazione dovrà altresì convincere il giudice che, nel comune in cui risiede, non è possibile locare una abitazione simile a quella che possiede, ad un prezzo inferiore agli 850 euro/mese. Ancora, visto che lei percepisce reddito da lavoro dipendente, dovrà convincere il giudice che non può assicurare un’esistenza dignitosa alla sua famiglia col il 50% dello stipendio, atteso che, in caso di azioni esecutive promosse dai creditori, la somma dei pignoramenti e della cessione del quinto (senza contare il prestito delega che è comunque escluso dal computo) può arrivare fino alla metà dello stipendio percepito dal debitore sottoposto ad azione esecutiva.

Insomma, la legge 3/2012 è stata pensata, soprattutto, per quei debitori nullatenenti e privi di occupazione stabile, che, oberati ancora da debiti pregressi, vorrebbero rimettersi in gioco ed intraprendere nuove attività senza l’assillo, e l’incubo, di vedersi pignorati i proventi o le attrezzature produttive dai vecchi creditori. E, che comunque, anche con l’aiuto di familiari ed amici, formulano una proposta (ai creditori o al giudice) di rientro dalla propria esposizione debitoria, seppure con un sensibile abbattimento del debito.

STOPPISH

22 Gennaio 2018 · Giorgio Martini

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