Lavori presso PA e debiti con lo stato – Vedrò mai i miei soldi?






Sono un libero professionista con partita IVA: a fine settembre di quest’anno ho eseguito dei lavori di ristrutturazione presso il comune del paese in cui vivo per un ammontare complessivo di 15.000 euro.

Ora, il pagamento tarda ad arrivare.

Purtroppo, ingenuamente, non ho pensato al fatto che sono debitore verso lo stato per circa 12.000 euro, in merito a vecchie multe e tasse non versate.

Vorrei sapere come funziona in questi casi.

E’ solo una questione di ritardo oppure ho lavorato per pagare i debiti verso il fisco?

In questi casi, la normativa in materia dispone che tutte le amministrazione che devono pagare somme superiori a 10 mila euro, a qualunque titolo, ai contribuenti, prima di versare devono interpellare l’agente della riscossione per verificare se risultano carichi iscritti a ruolo scaduti, per importi almeno pari a 10 mila euro.

La procedura di interrogazione avviene per via telematica ed è quindi piuttosto agevole.

In linea di principio, qualunque pagamento che superi il limite di legge è interessato dalla verifica.

L’agente della riscossione risponde entro cinque giorni ed in caso di mancata riposta entro tale termine, il pagamento può essere effettuato.

Qualora invece la società di riscossione riscontri tempestivamente carichi a ruolo almeno pari a 10.000 euro, l’ente pubblico deve sospendere il pagamento, fino a concorrenza del debito a ruolo, comprensivo delle spese di esecuzione e degli interessi di mora.

In assenza di dichiarazione, il pagamento deve essere sospeso, mentre una volta conosciuta l’entità della pendenza, la sospensione non potrà eccedere l’importo a ruolo.

Tale sospensione non è tuttavia indefinita, ma si protrae al più per 30 giorni.

Entro questo termine, il competente agente della riscossione deve notificare un atto di pignoramento presso terzi, sia all’ente pubblico che al debitore moroso.

Per effetto del pignoramento, l’ente pubblico versa direttamente nelle casse dell’agente della riscossione l’ammontare a ruolo.

Qualora entro il medesimo termine di 30 giorni non dovesse pervenire alcun pignoramento, l’amministrazione è libera di pagare quanto dovuto al contribuente moroso.

In pratica, se un’amministrazione pubblica deve effettuare un pagamento superiore a 10.000 euro, la stessa si deve previamente informare presso gli agenti della riscossione sull’esistenza di eventuali morosità per cifre almeno pari a quell’importo.

In caso positivo, l’ente pubblico deve bloccare il pagamento e allertare l’agente della riscossione che disporrà il pignoramento del credito vantato dal soggetto moroso

Qualunque pagamento che superi il limite di legge è interessato dalla verifica, con la sola eccezione dei crediti pensionistici, in quanto importi non pignorabili.

Sono pertanto interessati anche i crediti per retribuzioni, appalti e forniture.

Dunque, potrebbe ricevere solo i 3.000 euro di eccedenza, avendo però, chiuso le sue pendenze con lo stato.

Meglio di niente.

2 Novembre 2017 · Andrea Ricciardi


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