Diritto di abitazione come lascito testamentario a coniuge superstite debitore

Il creditore non può sostituirsi al debitore, che ha ereditato per testamento il diritto di abitazione, per rivendicare la lesione della quota di legittima












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Devo redigere un testamento olografo per lasciare a mio marito una somma di danaro come posso fare visto che mio marito è debitore sia col fisco che con altri creditori e non ha un conto corrente ma solo una poste postepay già conosciuta al fisco.

Se un immobile, destinabile ad unità abitativa, è compreso nella massa che costituirà l’eredità (ed è diverso dall’immobile eventualmente detenuto dal de cuius e in cui quest’ultimo risiedeva insieme al coniuge superstite – unità abitativa per la quale il diritto di abitazione spetta al coniuge superstite per diritto proprio e non per diritto di successione), di solito, la soluzione più adottata è quella di lasciare al legittimario debitore il solo diritto di abitazione per quell’immobile (diverso dall’immobile eventualmente detenuto dal de cuius e in cui quest’ultimo risiedeva insieme al coniuge superstite – unità abitativa per la quale il diritto di abitazione spetta al coniuge superstite per diritto proprio e non per diritto di successione), demandando ad accordi fra i gli altri eredi (o legatari) le modalità con cui compensare il coniuge superstite legittimario a cui è stata negata la quota di legittima (chiamato all’eredità pretermesso, ovvero totalmente leso nella quota di legittima a lui spettantegli per legge).

Il creditore potrebbe impugnare il testamento in luogo e per conto del debitore erede legittimario integralmente leso nella sua quota di legittima, ai sensi dell’articolo 2900 del codice civile secondo il quale Il creditore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, può esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare. Ma l’articolo 551 del codice civile stabilisce che, se a un legittimario è lasciato un legato in sostituzione della legittima, egli può rinunziare al legato e chiedere la legittima (con azione legale di riduzione). In poche parole, nello scenario ipotizzato, è necessaria la preventiva rinuncia del legittimario debitore al diritto di abitazione, disposto per testamento, per rivendicare la lesione della quota di legittima.

L’articolo 2900 del codice civile, inoltre, precisa che se è vero che il creditore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, può esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare è anche vero che tali diritti e azioni abbiano contenuto patrimoniale e non si tratti di diritti o di azioni che, per loro natura o per disposizione di legge, non possono essere esercitati se non dal loro titolare. La rinuncia al legato per poter reclamare la quota di eredità che spetta per legge al legittimario in base alla normativa successoria, può essere esercitata esclusivamente dal legittimario (e non dal creditore).

Anche la giurisprudenza (sentenza Corte di Cassazione 4005/2013, si è pronunciata sulla questione dianzi espost, decidendo che: è inammissibile l’azione revocatoria rispetto all’atto di adesione al legato in sostituzione di legittima e di rinuncia all’esercizio dell’azione di riduzione per lesione di legittima, atteso che, sostanziandosi l’atto di disposizione nella rinuncia ad una facoltà, l’eventuale accoglimento dell’azione, con la dichiarazione di inefficacia dello stesso, non consentirebbe al creditore di soddisfare le proprie ragioni, restando i beni nella proprietà dei soggetti individuati dal de cuius, sino al positivo esperimento dell’azione di riduzione, che presuppone la rinuncia al legato.

E’ evidente, tuttavia, che, per la delicatezza dei temi trattati, nella redazione del testamento il disponente dovrebbe chiedere assistenza ad un professionista (notaio o avvocato specializzato in successioni).

Qualora, invece, nell’eredità non risultasse compreso una unità abitativa, allora il problema si può risolvere in vita, trasferendo gradualmente la liquidità disponibile al legittimario debitore o ad un terzo fiduciario che poi si occuperà di rendere disponibile al debitore la liquidità necessaria alla bisogna.

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22 Marzo 2023 · Marzia Ciunfrini

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