La successione per i chiamati all’eredità minorenni

Il nipote, subentra, in rappresentazione, come chiamato, all’eredità a cui ha rinunciato il proprio genitore


DOMANDA

Mio padre è deceduto lasciando solo debiti: pertanto ho deciso di rinunciare all’eredità, ma non vorrei che questa mia scelta pesasse su mio figlio che ha nove anni||
Come funziona la successione per un minore quando il genitore rinuncia?


RISPOSTA

Il nipote, in caso di rinuncia all'eredità effettuata dal proprio genitore, subentra, in rappresentazione, come chiamato all'eredità del nonno. Il minore, una volta raggiunta la maggiore età (18 anni) può rinunciare all'eredità con dichiarazione presentata alla cancelleria del tribunale dove è deceduto il nonno, oppure, con il supporto di un notaio, presentare l'inventario dei beni lasciati dal nonno (mobili suppellettili eccetera) ed accettare con beneficio di inventario. La rinuncia o l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, compresa la formazione dell'inventario, devono essere attività tassativamente svolte entro il compimento del 19.mo anno di età del chiamato. L'alternativa è quella di essere considerato erede puro e semplice, con il conseguente obbligo di rispondere dei debiti del nonno, i cui termini di prescrizione sono rimasti sospesi fino alle determinazioni assunte dal chiamato minorenne quando compie i 18 anni.


I genitori del chiamato in rappresentazione possono agevolare il minore e togliersi subito il dente dolente, concordando, con il giudice tutelare, senza attendere il compimento dei 18 anni del figlio, la presentazione per conto del minore della dichiarazione di rinuncia all’eredità. Oppure possono redigere, sempre con il supporto di un notaio, l’inventario dei beni, lasciati in eredità dal de cuius, considerando che la redazione dell’inventario a distanza di anni- quando il chiamato avrà compiuto i 18 anni – potrebbe essere ostica e dispendiosa.

18 Ottobre 2024 - Simone di Saintjust


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