DOMANDA
Ad un mio conoscente, in data 05 aprile 2026 arriva una PEC con pignoramento del conto corrente per un importo di 123504,38 euro causa tasse non pagate: lui fa richiesta al ragioniere di rateizzare. Il ragioniere compila la domanda per un importo di euro 119731,16 da pagarsi in 72 rate.
Al momento della PEC sul conto non c’è nulla di liquidità:
L’8.04.2026 gli arriva un bonifico di 4987 euro di una fattura.
Il 10.5.2026 viene accolta la rateizzazione da 72 rate.
In data 13.10.2026 riceve un secondo bonifico di euro 3178.
In data 15.04.2026 viene regolarmente pagata la prima rata del piano di rientro.
Ieri 16.05.2026 sbloccano il conto ma non c’è su un centesimo! La banca BCC gli ha dato un estratto conto riportante le due voci seguenti ai bonifici ricevuti ovvero:
– Pagamenti diversi ppt Ade riscossione.
Ma avendo accettato la rateizzazione i soldi arrivati con i bonifici non dovevano essere cmq sul conto? Almeno i 3178 arrivati dopo l’accettazione del piano di rientro? Visto che sta pagando le rate perché tenerseli? Si possono richiedere?
RISPOSTA
Evidentemente si è creato un equivoco dopo la richiesta online di rateizzazione del debito esattoriale effettuata quasi contemporaneamente alla notifica, via Posta Elettronica Certificata (PEC), di un atto di pignoramento del conto corrente del debitore esattoriale già in corso di esecuzione.
In effetti, l’articolo 19, comma 1 quater del DPR 602/1973, stabilisce che a seguito della presentazione della richiesta di dilazione del debito esattoriale e fino alla data dell’eventuale
rigetto della stessa richiesta non possono essere avviate nuove procedure esecutive. Nel caso esposto ci troviamo nel caso di una richiesta di dilazione presentata dopo l’avvio di una procedura esecutiva, e nella consapevolezza che l’azione esecutiva di pignoramento del conto corrente non sarebbe stata oggetto di sospensione.
l’Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER, ex Equitalia) provvederà ad inviare al debitore esattoriale un nuovo aggiornato piano di rateizzazione (con i relativi bollettini) per un importo al netto delle somme accreditate con i due bonifici pervenuti dopo la notifica del pignoramento trattenuti a favore del creditore procedente nonchè della prima rata pagata del piano di rateazione richiesto subito dopo l’azione esecutiva comunicata via PEC.
Niente di quanto accreditato in conto corrente, o con il pagamento della prima rata del vecchio piano, potrà essere restituito: se non il debitore, almeno il commercialista interpellato avrebbe dovuto sapere che dopo la notifica del pignoramento il piano di rateizzazione non avrebbe dovuto essere richiesto e se accettato, sarebbe stato successivamente ricalcolato ad esito fruttuoso dell’azione esecutiva già avviata.